Il decreto legge 13/2022 – Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2022 – torna sulle misure imposte dal “Sostegni-ter” (dl n. 4/2022) alla disciplina della cessione dei crediti legati a interventi in Edilizia e di quelli emergenziali, abrogando il comma 1 dell’articolo 28 ed ammettendo fino a un massimo di tre trasferimenti, purché effettuati in “ambiente controllato” tra soggetti “vigilati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti al gruppo bancario e imprese di assicurazione).
Ma dopo la prima comunicazione dell’opzione, non saranno possibili cessioni parziali; a tal fine, dal 1° maggio, il credito sarà “bollinato”, avrà un codice identificativo univoco.
Sono, viceversa, più severe le sanzioni pecuniarie e penali verso chi rilascia asseverazioni infedeli o false attestazioni di congruità delle spese. Slittano i termini per l’utilizzo dei crediti d’imposta sottoposti a sequestro dall’autorità giudiziaria e viene stabilito che, per gli interventi edili di importo superiore a 70mila euro, i benefici fiscali spettano solo se sono applicati i contratti collettivi di settore, circostanza da evidenziare nell’atto di affidamento dei lavori e nelle relative fatture.
Edilizia bloccata da un’unica cessione. Il nuovo decreto ne ammette altre due
Si ricorderà che con l’intento di contrastare il dilagare di fenomeni delittuosi, il “Sostegni-ter” ha decretato il divieto assoluto delle cessioni plurime (o a catena) di crediti, consentendone esclusivamente una.
In relazione a tutti gli interventi elencati nell’articolo 121 del Dl n. 34/2020 (recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, misure antisismiche, recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, installazione di impianti fotovoltaici, installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici), le opzioni possibili sono diventate: o lo sconto in fattura da parte dal fornitore, che recupera la somma sotto forma di credito d’imposta cedibile ad altri soggetti, senza però facoltà di successivo passaggio di mano, o la cessione diretta del credito ad altri soggetti, ma sempre senza possibilità per questi ultimi di cedere a loro volta il credito.
Analoga soluzione di cessione unica è stata adottata per i bonus riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare la pandemia (i crediti d’imposta indicati nell’articolo 122 del Dl n. 34/2020) a vantaggio di botteghe e negozi, per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione.
Le disposizioni restrittive hanno tuttavia bloccato l’intero sistema delle attività edilizie: alcuni dei principali intermediari hanno fermato le procedure di acquisizione dei crediti d’imposta.
Così, l’articolo 1 del Dl n. 13/2022 rimette mano ai divieti: relativamente ai bonus edilizi, viene stabilito che dopo il primo passaggio del credito – cioè sia in caso di opzione per lo sconto in fattura sul corrispettivo dovuto e successiva cessione del corrispondente credito da parte del fornitore, sia in caso di cessione diretta del credito ad opera del beneficiario – sono ammesse due ulteriori cessioni (tre in tutto), purché avvengano nei confronti di banche, altri intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario iscritti nei rispettivi albi tenuti dalla Banca d’Italia o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia.
In tutti i casi, resta il rispetto per la disposizione dettata dal “decreto antifrodi” trasfusa nella legge di bilancio 2022, secondo la quale gli intermediari bancari e finanziari che intervengono nelle cessioni non devono procedere all’acquisizione del credito: nelle ipotesi di invio di segnalazione di operazione sospetta e di obbligo di astensione nell’impossibilità oggettiva di effettuare l’adeguata verifica della clientela.
Regole identiche sono dettate per due crediti d’imposta, ora cedibili solo per intero (non più in parte), istituiti dal “decreto Pnrr”, uno a favore delle imprese turistiche che effettuano interventi per l’incremento dell’efficienza energetica delle strutture e la riqualificazione antisismica, per l’eliminazione delle barriere architettoniche, per la digitalizzazione, per la realizzazione di piscine termali e l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, uno per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator .
Sui crediti emergenziali anti Covid, viene previsto che l’opzione per la cessione esercitata dal titolare dell’agevolazione in luogo dell’utilizzo diretto può essere seguita da due ulteriori cessioni, sempreché effettuate a favore degli stessi soggetti visti in precedenza per i passaggi di mano dei bonus edilizi.
Sitografia
www.gazzettaufficiale.it
www.fiscooggi.it

