Il dlgs n. 8/2016 (Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell’articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67), ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi, tra cui l’omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro. Sulla depenalizzazione parziale del reato l’Inps fornisce, con la circolare 32 del 25.2.2022, le disposizioni operative per l’emissione delle ordinanze di ingiunzione e di archiviazione.
La prima ordinanza citata prevede l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro per gli omessi versamenti di importo non superiore a 10.000 euro annui.
Si ricorda che il superamento di detto limite fa scattare la reclusione e una multa fino a 1.032 euro.
Anche nell’attuale formulazione della norma, in una logica di attenuazione della sanzione in presenza di un comportamento attivo del datore di lavoro, si prevede infatti la non assoggettabilità alla sanzione amministrativa per le violazioni sotto soglia, se il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro 3 mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento della violazione.
Disposizioni operative per le ordinanze di ingiunzione
L’Istituto, oltre a riepilogare la disciplina, fornisce le disposizioni operative per le ordinanze di ingiunzione e di archiviazione.
È ricordato che l’opposizione all’ordinanza di ingiunzione:
- si propone davanti al tribunale del luogo dove è stata commessa la violazione;
- è proposto, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento ovvero entro 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale;
- non sospende automaticamente l’esecutività dell’ordinanza-ingiunzione.
L’ordinanza-ingiunzione fa seguito alla notifica dell’accertamento della violazione.
La notifica:
- assegna il termine di 3 mesi per il versamento delle ritenute omesse;
- avvisa che, in assenza del versamento delle ritenute omesse entro il termine stabilito, trova applicazione la sanzione amministrativa nella misura prevista dall’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 463/1983 (da 10.000 euro a 50.000 euro);
- informa che, ai fini dell’estinzione del procedimento sanzionatorio, l’autore dell’illecito potrà versare, entro il termine di 60 giorni, l’importo della sanzione amministrativa, quantificata nella misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge n. 689/1981, pari a 16.666 euro, ossia alla terza parte del massimo della sanzione prevista di 50.000 euro.
L’assenza del pagamento delle ritenute omesse o della sanzione amministrativa in misura ridotta nei suddetti termini comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa di importo superiore a quello determinato in misura ridotta.
Pertanto, essendo la sanzione amministrativa in misura ridotta pari a 16.666 euro, la sanzione amministrativa che sarà irrogata con l’ordinanza-ingiunzione avrà un importo da un minimo di 17.000 euro fino a un massimo di euro 50.000.
Ai fini della determinazione della graduazione, l’Istituto terrà conto dell’importo delle ritenute omesse per le quali è previsto il raggruppamento per fasce e dell’eventuale reiterazione della violazione.
L’ordinanza-ingiunzione viene emessa nei confronti dei soggetti (autore della violazione e, se presente, obbligato in solido) per i quali l’atto di accertamento della violazione risulti regolarmente notificato.
Il pagamento dell’importo della sanzione richiesta con l’ingiunzione
Il versamento dovrà essere effettuato:
- in unica soluzione entro il termine di 30 giorni dalla notificazione dell’ordinanza-ingiunzione;
- per i residenti all’estero, il termine per il pagamento è di 60 giorni;
- è possibile chiedere (con PEC, raccomandata o presso gli uffici) la rateizzazione dell’importo della sanzione (se si è in condizioni economiche disagiate) entro 30 giorni dalla notifica.
Il pagamento, come indicato nell’ordinanza-ingiunzione, dovrà avvenire a mezzo F24 Elide, utilizzando il codice tributo “SAMM”.
Per la rateizzazione si deve usare il modello “SC97” (Inps, percorso “Prestazioni e servizi” > “Moduli”). In caso di respingimento della richiesta il pagamento dovrà avvenire in unica soluzione entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento di reiezione della richiesta.
Disposizioni operative per le ordinanze di archiviazione
Entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono fare pervenire all’autorità competente scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità. Questa, sentiti gli interessati ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l’accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all’autore della violazione e alle persone che vi sono obbligate solidalmente.
In caso contrario, qualora a seguito della fase istruttoria si verifichi che la condotta del soggetto non costituisce illecito amministrativo oppure in presenza di vizi formali, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti (che non è da ritenere definitivo fino alla prescrizione).
Sitografia
www.inps.it

