Arrivano le prime istruzioni amministrative e procedurali in relazione all’abrogazione, a decorrere dal 1° marzo 2022, esclusivamente per i nuclei familiari con figli e orfanili, delle prestazioni di Assegno per il nucleo familiare e di Assegni familiari.
Con al circolare 34 del 28 febbraio 2022, l’Inps spiega, in dettaglio e con utili tabelle riepilogative, le ricadute dell’introduzione dell’Assegno unico universale, ex decreto legislativo n. 230/2021, sulle discipline dell’Assegno per il nucleo familiare (ANF) e degli Assegni familiari (AF).
In sintesi: successivamente al 1° marzo 2022, ove nel nucleo familiare sia presente almeno un figlio a carico con età inferiore ai 21 anni, ovvero un figlio a carico con disabilità, senza limiti di età, per il quale si ha diritto all’Assegno unico, non si potrà richiedere l’Assegno per il nucleo familiare.
Al compimento del 21° anno di età dei figli, qualora non disabili, per i quali si ha diritto all’Assegno unico, si potrà presentare domanda per la prestazione ANF o AF ma esclusivamente per soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti nelle previste condizioni di diritto a prestazioni ANF o AF.
Passaggio di testimone parziale: da ANF e AF all’Assegno unico
A partire dal 1° marzo 2022 si producono i seguenti effetti sulla disciplina richiamata.
A. Non saranno più riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare e di Assegni familiari, riferite ai nuclei familiari con figli e orfanili per i quali subentra la tutela dell’Assegno unico.
B. Continueranno, invece, ad essere riconosciute le prestazioni di ANF e AF ai nuclei familiari composti unicamente dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.
Orfanili ed equiparati con Assegno unico
Riguardo al nucleo orfanile, l’Inps spiega che il nucleo familiare può essere composto da una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente e abbia un’età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero maggiorenne che si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro.
È equiparato, altresì, al nucleo orfanile il nucleo composto dal solo coniuge superstite, ovviamente se in possesso dei presupposti fondamentali per l’esistenza di un nucleo composto da una sola persona (minore età o inabilità).
A partire dal 1° marzo 2022, se il nucleo orfanile risulta composto da figli minori o maggiorenni inabili, non spetteranno l’Assegno per il nucleo familiare e gli Assegni familiari, ma sarà possibile riconoscere esclusivamente l’Assegno unico, tenendo conto dei limiti di età previsti dal decreto legislativo n. 230/2021, nonché della condizione di figlio a carico che deve essere verificata sulla base di quanto previsto dall’articolo 3 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.
Laddove, invece, il nucleo familiare risulti composto dal coniuge titolare di pensione ai superstiti nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro si potrà richiedere l’ANF.
I nonni perdono l’Assegno in favore dei figli
Infine, in relazione all’Assegno per il nucleo familiare per i nipoti “a carico dell’ascendente” riconosciuto a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 180/1999, si precisa che per i periodi a partire dal 1° marzo 2022 non potranno più essere accolte domande volte all’ottenimento di tale prestazione presentate dall’ascendente, in quanto vengono meno i requisiti previsti dalla citata sentenza.
Infatti, con l’istituzione dell’Assegno unico i genitori dei minori finora “a carico dell’ascendente” avranno diritto a presentare domanda di Assegno unico per tali figli minori a carico e inseriti nel proprio nucleo familiare. L’uscita dei nipoti a carico dal nucleo degli ascendenti consente il riconoscimento, al ricorrere delle previste condizioni, dell’Assegno per nucleo familiare e degli Assegni familiari per i soggetti di cui al punto B.
L’Assegno per il nucleo familiare, inoltre, non potrà più essere erogato nei casi di collocamento del minore o di accasamento o collocamento etero–familiare per i quali valgono le nuove disposizioni dell’Assegno unico.
Sitografia

