Prime precisazioni giungono con la circolare n. 5/E/2022 sulla disciplina Iva, modificata dal c.d. “decreto fiscale 2022” (Dl n. 146/2021) per rendere le norme sull’imposta conformi agli orientamenti della Commissione europea.
Le novità, applicabili a contribuenti di diversa natura, hanno decorrenze non univoche: si passa dalla “retroattività” della disciplina sulle operazioni finalizzate a fronteggiare la pandemia (che decorre dal 1° gennaio 2021), alla “posticipazione” delle disposizioni sulle operazioni effettuate da enti associativi (che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2024), alle nuove disposizioni in materia di trasporto internazionale (la cui entrata in vigore è nell’anno in corso, rendendo però salvi i contribuenti che prima del 1° gennaio 2022 si erano già conformati alle previsioni.
Iva non imponibile. Cessioni di beni e servizi anti-Covid a organismi Ue
Recependo le indicazioni della direttiva Ue n. 2021/1159, che ha modificato la n. 2006/112/Ce (“direttiva Iva”) – il legislatore (art. 5, c. 15-bis e 15-ter, dl n. 146/2021) ha incluso, tra le operazioni non imponibili richiamate all’articolo 72, comma 1, del Dpr n. 633/1972, anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate “nei confronti della Commissione europea o di un’agenzia o di un organismo istituito a norma del diritto dell’Unione europea, qualora la Commissione o tale agenzia od organismo acquisti tali beni o servizi nell’ambito dell’esecuzione dei compiti conferiti dal diritto dell’Unione europea al fine di rispondere alla pandemia di COVID-19”.
Tale nuova ipotesi di “non imponibilità” si applica a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021, avendo quindi anche efficacia retroattiva rispetto alla data di emanazione della norma (il cedente o prestatore dovrà emettere delle note di variazione in diminuzione dell’imposta ai sensi dell’articolo 26 del decreto Iva), ma viene meno se i beni o servizi sono utilizzati, immediatamente o in seguito, dalla Commissione o dagli altri organismi Ue per ulteriori cessioni o prestazioni a titolo oneroso (la Commissione, l’agenzia o l’organismo interessati dovranno informare l’amministrazione finanziaria e l’operazione diventerà soggetta all’Iva alle condizioni applicabili alla data in cui è stata effettuata l’operazione).
Rilevanza Iva delle operazioni effettuate da enti associativi
E’ ancora l’articolo 5 del “decreto fiscale 2022” – commi 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies – ad introdurre importanti novità, questa volta circa la rilevanza ai fini Iva delle operazioni effettuate dagli enti non commerciali di tipo associativo nei confronti di soci e associati.
Il primo dei tre commi modifica strutturalmente le disposizioni del decreto Iva riportate all’articolo 4.
In virtù di tali modifiche, le operazioni rese dagli enti di tipo associativo ai propri associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, da non rilevanti (“fuori campo Iva”) diventano esenti. L’intento del Legislatore è di rimediare alla procedura di infrazione con la quale la Commissione europea ha eccepito allo Stato italiano l’impossibilità di considerare tali operazioni escluse dal campo di applicazione dell’Iva.
Per organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale con ricavi annui inferiori a 65mila euro, tuttavia, viene prevista una misura di deroga temporanea a tale disciplina: fino alla piena operatività della normativa fiscale prevista dal codice del terzo settore queste applicheranno, ai soli fini Iva, le semplificazioni attualmente previste per i contribuenti in regime forfettario.
L’entrata in vigore delle disposizioni (originariamente prevista per il 1° gennaio 2022), è stata posticipata al 1° gennaio 2024.
Imponibilità dei servizi di trasporto internazionale effettuati da subvettori
E’ la volta dell’articolo 5-septies, che delimita la portata di “non imponibilità” relativa alle operazioni di trasporto internazionale previste dal decreto Iva. Recependo l’orientamento della Corte di Giustizia unionale, il Legislatore stabilisce che l’esenzione per i trasporti internazionali di cui agli articoli 144 e 146 della direttiva n. 2006/112/Ce, non si applica a una prestazione di trasporto di beni esportati verso (o importati da) un Paese extra-Ue, se tali servizi non vengono forniti direttamente al mittente o al destinatario di detti beni.
Con l’introduzione del comma 3 nell’articolo 9 del Dpr n. 633/1972, sono da ritenersi esclusi dalla previsione di non imponibilità i servizi di trasporto che riguardino beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché beni in importazione i cui corrispettivi sono inclusi nella base imponibile, qualora i servizi stessi siano prestati a soggetti diversi dall’esportatore; dal titolare del regime di transito; dall’importatore; dal destinatario dei beni; dal prestatore di servizi di spedizione internazionale; dal prestatore di servizi relativi a operazioni doganali.
Sono fatti salvi i comportamenti adottati dai soggetti che, prima del 1° gennaio 2022, si sono adeguati alle indicazioni fornite dalla Corte di giustizia europea avendo applicato l’Iva alle prestazioni di subvezione nei trasporti internazionali territorialmente rilevanti in Italia.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it
www.fiscooggi.it

