L’Ispettorato del lavoro continua a fornire precisazioni sull’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali. Ad integrazione delle Faq del 27 gennaio 2022, con la nota n. 393 del 1° marzo 2022 risponde ad altri 10 quesiti.
Il novero delle prestazioni che rientrano tra le intellettuali, e quindi che sono esonerate dall’obbligo, si amplia comprendendo anche: guide turistiche; traduttori, dagli interpreti e dai docenti di lingua (anche se rese in favore di imprese che utilizzano un network di collaboratori occasionali in Italia e all’estero); consulenze scientifiche rese da medici iscritti all’ordine.
L’Inl puntualizza, però, che in caso di utilizzo di piattaforma digitale per gestire le assegnazioni dei progetti di traduzione o altro a traduttori, revisori e altri linguisti tramite inviti da parte dei Project Manager, la prestazione di lavoro occasionale resa non è ricompresa nell’obbligo comunicazionale, ma, poiché si utilizzano piattaforme digitali, essa rientra nell’obbligo di comunicazione ex articolo 9-bis, commi 2, 2 quater e 2 quinquies, del D.L. n. 510/1996.
Comunicazioni preventive: chi rientra e chi non è obbligato
Le nuove Faq indicano altre prestazioni escluse dall’obbligo di comunicazione:
- le attività di volontariato, a fronte della quale i prestatori percepiscono solo rimborsi spese;
- le prestazioni di lavoro autonomo occasionale in smartworking al di fuori del territorio italiano da lavoratori non residenti in Italia nell’ambito di progetti di integrazione per i migranti (essendo soggette alla disciplina del Paese dove vengono espletate);
- la concessione dell’atleta dell’uso della propria immagine per sponsorizzare il marchio dell’azienda.
Altre prestazioni che rientrano, invece, nell’obbligo sono prestazioni di lavoro autonomo occasionale in favore di S.p.A. a partecipazione pubblica, con finalità pubblicistiche (ad es. progettazione, costruzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali).
Un caso particolare rivestono le prestazioni rese dai produttori assicurativi:
- sono ricomprese nell’obbligo di comunicazione preventiva se rese da produttori assicurativi occasionali, cioè coloro che non sono forniti di lettera di autorizzazione, rientranti nel quinto gruppo di cui all’art. 7 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione;
- non sono soggette all’obbligo di comunicazione le prestazioni rese dai produttori assicurativi di 3° e 4° gruppo di cui agli articoli 5 e 6 del medesimo contratto collettivo, trattandosi di attività commerciale.
L’Urgenza rende non sanzionabile la tardiva comunicazione
L’Inl interviene a chiarire che nel caso specifico di una prestazione di lavoro autonomo occasionale resa nelle ore serali/notturne e/o nei giorni festivi da parte di tecnici patentati di pronto intervento per persone intrappolate in ascensore, contattati per il tramite di un call center, non è sanzionabile la comunicazione resa tardivamente.
L’Ispettorato spiega che potranno rilevare sotto il profilo della non sanzionabilità della eventuale omessa comunicazione nei tempi previsti (tenuto conto della oggettiva impossibilità di conoscere e, quindi, di comunicare in tempi utili tutti i requisiti minimi della comunicazione in argomento):
- le peculiarità della prestazione resa in pronto intervento da parte di lavoratori autonomi che – seppur a monte individuati dal committente in una lista fornita al call center – non hanno l’obbligo di risposta alla chiamata;
- unitamente alle ragioni di urgenza dell’intervento stesso.
Sitografia
www.ispettorato.gov.it

