In attesa del decreto interministeriale che ne definirà i nuovi stanziamenti e ridefinirà alcuni requisiti quali platea (avendo riguardo, in particolare, per coloro che operano nel settore della transizione ecologica e digitale), progetti formativi finanziabili (le loro caratteristiche) e oneri rimborsabili (il finanziamento statale deve coprire gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore che vengono destinate alla formazione), torna il ricorso al Fondo nuove competenze, strumento ulteriormente potenziato dal “Milleproroghe“, da poco convertito in Legge n. 15/2022.
Il decreto interministeriale dovrà definire alcuni aspetti essenziali
Non è ancora chiaro se possono accedere alla misura le aziende che hanno utilizzato il Fondo nuove competenze prima del 2022. Sarebbe, ad esempio, possibile non più considerando le ore già fruite dal lavoratore.
Sulle modalità con le quali organizzare i progetti, posto che i datori di lavoro dovranno dimostrare lo svolgimento dell’attività formativa, la curiosità intorno al decreto in via di definizione sta nella libertà che verrà (se verrà) lasciata alle aziende di prevedere la formazione ai dipendenti in presenza ovvero da remoto (in questo secondo caso, scegliendo tra modalità sincrona o asincrona).
Una aspettativa sarà, per le aziende, lo snellimento della procedura di rendicontazione delle attività che, con il limite dei 90 giorni entro cui svolgere la formazione, ha rappresentato un ostacolo. In definitiva, ci si aspetta modalità d’uso semplificate.
Circa l’ambito soggettivo, ci si chiede se il decreto interministeriale di vicina emanazione preciserà che vi rientrano le aziende di qualunque settore produttivo che avviino al loro interno processi di transizione ecologica e digitale. A questo proposito, già il Decreto Energia (n. 17/2022), appena pubblicato in “Gazzetta Ufficiale”, interviene a modificare l’articolo 11-ter, comma 2, primo periodo, del dl n. 146/2021 (Legge n. 301/2021), conglobando nel beneficio del Fondo nuove competenze datori di lavoro “che abbiano sottoscritto accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico, o siano ricorsi al Fondo per il sostegno alla transizione industriale (…), dai quali emerga un fabbisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori”.
Sitografia
www.gazzettaufficiale.it

