Con la Determinazione n. 98794/RU del 2 marzo 2022, le Dogane ufficializzano la proroga di 10 giorni per la presentazione degli Intrastat – elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari – aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022.
Pertanto, i soggetti tenuti all’adempimento – ex DM 22 febbraio 2010 – effettuano la comunicazione dei dati relativi a gennaio 2022, con le modalità previste dalla Determinazione prot. n.493869/RU del 23 dicembre 2021, entro il 7 marzo 2022.
Lo slittamento era già stato annunciato con il comunicato stampa del 24 febbraio 2022 Entrate/Dogane. Si ricorda che gli Intrastat di gennaio 2022 dovevano essere inviati entro lo scorso 25 febbraio e la proroga è stata necessaria in ragione della sussistenza di difficoltà tecniche relative alla regolare e tempestiva esecuzione della trasmissione telematica dei predetti elenchi, secondo le modalità previste dalla Determinazione citata.
Le modifiche agli Intrastat in vigore
Con la Determinazione prot. n.493869/RU/2021 sono state apportate modifiche e semplificazioni ai modelli Intrastat, applicabili a partire dal 1° gennaio 2022.
I nuovi modelli da utilizzare sono stati approvati con la determinazione congiunta n. 493869 Entrate e Dogane del 23 dicembre 2021, d’intesa con l’Istituto nazionale di statistica, con la quale è stata attuata la disciplina.
Da quest’anno gli elenchi riepilogativi degli acquisti (modello INTRA-2 bis) devono essere presentati mensilmente solo se l’ammontare complessivo trimestrale degli acquisti intracomunitari sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 350mila euro (e non più 200mila). Quindi, il nuovo limite massimo per la presentazione mensile del modello INTRA-2 bis deve essere monitorato su base trimestrale.
Non c’è più l’obbligo di presentazione trimestrale sia per i beni che per i servizi.
Un’importante novità riguarda la possibilità di avvalersi del codice convenzionale “99500000” negli elenchi INTRA acquisti, per le spedizioni di valore inferiore a 1.000 euro, senza necessità di disaggregare il dato della nomenclatura combinata.
Quanto alla natura della transazione i dati dovranno essere suddivisi in due colonne A e B, con la compilazione della colonna B solo se il valore degli acquisti supera i 20 milioni di euro, comprensivo di tutte le movimentazioni, inclusi gli invii di beni in conto lavorazione o in forza di contratti di call-off stock.
Sitografia
www.adm.gov.it

