Dal 27 maggio 2022 per fruire dei benefici fiscali dei bonus edilizi per lavori di importo superiore a 70mila euro ci si deve affidare a imprese edili che applicano ai propri lavoratori il CCNL più rappresentativo del settore. La norma dell’Anti-frodi si applica ai lavori edili avviati successivamente alla data indicata.
L’obbligo è disposto per le agevolazioni:
- Bonus per ristrutturazione edilizia (articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63);
- Ecobonus, sismabonus e bonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche, per adeguamento degli ambienti di lavoro e per le cessioni dei crediti di imposta (articoli 119, 119-ter, 120 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34);
- Bonus facciate (articolo 1 comma 219 legge 160 2019);
- Bonus verde (articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205).
La normativa dell’obbligo: l’Anti-frodi
La novità acquista efficacia decorsi 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Anti-frodi (26 febbraio 2022), dunque il 27 maggio prossimo, e si applica ai lavori edili indicati avviati successivamente a tale data.
Il Decreto Anti-frodi, Dl 25 febbraio 2022, n. 13, pubblicato in GU 47/2022, all’art. 4 – Disposizioni in materia di benefici normativi e contributivi e applicazione dei contratti collettivi e per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro – stabilisce che, per i lavori di cui all’allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che superano i 70mila euro, il datore di lavoro debba applicare ai dipendenti il contratto collettivo (CCNL) del settore, nazionale o territoriale, stipulato dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Di più.
I bonus possono essere riconosciuti solo:
- se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriale, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- se nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori è riportato il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori.
Verifiche e controlli
Per rilasciare, ove previsto, il visto di conformità i professionisti e i responsabili dell’assistenza fiscale, dovranno verificare che il contratto collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.
Mentre il controllo dell’adempimento è affidato l’Agenzia delle Entrate, che potrà avvalersi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS e delle Casse edili.
Sitografia
www.gazzettaufficiale.it

