Il Milleproroghe va in aiuto dei sostituti di imposta sanzionabili per tardiva o errata trasmissione delle certificazioni uniche – CU – relative a somme e valori corrisposti per i periodi d’imposta dal 2015 al 2017.
Il termine ordinario per la consegna e l’invio all’Agenzia è il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.
Tuttavia, se il sostituto ha effettuato la trasmissione della corretta certificazione entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine ordinario, non si vedrà comminare la sanzione.
Si ricorda che i periodi citati hanno registrato il passaggio dal Cud alla CU e proprio questo cambiamento ha prodotto evidentemente incertezze e, quindi, errori.
Conseguentemente la severa sanzione per i sostituti è stata riconosciuta come ingiusta e, ora, il Governo rimedia con il Milleproroghe.
Il regime sanzionatorio CU
Le sanzioni per omessi o ritardati invii telematici all’amministrazione finanziaria:
- per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di 100 euro in deroga a quanto previsto dall’art. 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di 50mila euro per sostituto di imposta.
- in caso di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo.
Se la certificazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dai termini previsti nel primo e nel terzo periodo, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20mila euro.
Sitografia
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