I soci delle Società tra professionisti (Stp) che esercitano attività di assistenza fiscale, validamente costituite e iscritte nel registro delle imprese e nell’ordine professionale, possono rilasciare il visto di conformità anche quando la maggioranza del capitale sociale non è detenuta da professionisti iscritti agli albi.
La condizione è aver disposto che i soci certificatori detengano il controllo dei diritti di voto della Stp, garantito adottando “patti parasociali o clausole statutarie”, cioè possano esprimere la maggioranza dei 2/3 nell’assunzione delle decisioni societarie.
L’assetto societario della Stp regolarmente iscritta é in linea con le norme che regolano la relativa disciplina e garantisce “il presidio della qualificazione professionale e della fede pubblica” della Stp.
Pertanto, sono superate le precedenti indicazioni di prassi in virtù delle quali, equiparando di fatto la Stp alla società di servizi, si riteneva necessario che, per l’iscrizione del socio professionista di una Stp nell’elenco dei soggetti abilitati al visto di conformità, i soci professionisti costituissero la maggioranza e detenessero la maggioranza del capitale sociale della Società tra professionisti.
Così precisa la risoluzione n. 10/E del 4 marzo 2022.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it
www.fiscooggi.it

