Riapre il canale per la richiesta nel tessile della CIGO in luogo delle tutele connesse alla cassa integrazione di tipo emergenziale, ma solo per chi ha sbagliato la causale nelle more della circolare esplicativa.
L’Inps, con il messaggio n. 1060 del 7.3.2022 annuncia la riapertura fino al 31 marzo 2022 dei termini per la trasmissione delle domande CIGO per il periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021.
Sono interessati i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili, che non sono stati ammessi ai trattamenti emergenziali del decreto Fiscale (articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 146/2021).
La CIGO al posto dell’emergenziale
La possibilità di fruire di un ulteriore periodo massimo di 9 settimane di trattamenti di cassa integrazione ordinaria connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per interruzioni o riduzioni dell’attività produttiva nel periodo collocato tra il 1° ottobre 2021 e il 31 dicembre 2021, è stata spiegata con la circolare n. 183 del 10 dicembre 2021.
Ma, nelle more della circolare citata, la disposizione ha generato dubbi interpretativi, poi chiariti dalla circolare n. 183/2021, tali da indurre i datori di lavoro appartenenti ai settori merceologici interessati a presentare domanda di accesso ai trattamenti utilizzando una causale errata.
Al fine, quindi, di consentire ai suddetti datori di lavoro di accedere, in luogo delle tutele connesse alla cassa integrazione di tipo emergenziale, al trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) secondo la disciplina di cui al D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, per i medesimi periodi dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, i cui termini di invio delle istanze sono già trascorsi, con il presente messaggio si forniscono le istruzioni operative.
Datori di lavoro interessati
Sono esclusivamente ai datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili che, avendo proposto domanda di accesso al trattamento di cassa integrazione di tipo emergenziale di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 146/2021, ne sono stati esclusi in quanto non autorizzati, in tutto o in parte, al precedente trattamento introdotto dall’articolo 50-bis, comma 2, del decreto Sostegni-bis.
Le domande respinte devono essere state presentate anteriormente alla data di pubblicazione della circolare n. 183/2021 (10 dicembre 2021).
Valgono le regole pre riordino
Ai fini delle nuove domande trovano applicazione tutte le regole che hanno governato, fino al 31 dicembre 2021, l’accesso ai trattamenti ordinari di integrazione salariale.
A titolo di esempio:
- l’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro dei lavoratori ricompresi nelle domande (art. 1, comma 2, del D.lgs n. 148/2015);
- l’incidenza dei periodi richiesti sui limiti massimi complessivi e singoli dei trattamenti (articoli 4 e 12 del D.lgs n. 148/2015);
- l’obbligo a carico delle aziende richiedenti di produrre una relazione tecnica dettagliata (art. 2 del D.M. n. 95442/2016) che fornisca gli elementi probatori indispensabili per la concessione della prestazione, l’obbligo di comprovare le difficoltà finanziarie in caso di richiesta di pagamento diretto;
- l’obbligo del versamento del contributo addizionale secondo le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, del D.lgs n. 148/2015.
Riguardo alla causale, non sarà ritenuta ammissibile quella connessa agli eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE).
In ordine agli aspetti connessi alla verifica del rispetto delle disposizioni in materia di informazione e consultazione sindacale dettate dall’articolo 14 del D.lgs n. 148/2015, si precisa che sarà considerata utile l’informativa resa in relazione all’istanza respinta.
In assenza di tale informativa, si richiamano le indicazioni fornite con il messaggio n. 606 dell’8 febbraio 2022.
Infine, in merito alle modalità di pagamento, si ribadisce l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 7 del D.lgs n. 148/2015.
Le domande dovranno essere trasmesse entro e non oltre il 31 marzo 2022.
In caso di invio successivo, troveranno applicazione le disposizioni contenute nei commi 3 e 4 dell’articolo 15 del D.lgs n. 148/2015. Si ricorda che gli importi corrisposti ai dipendenti, per una somma equivalente all’integrazione salariale non percepita, costituiscono imponibile contributivo.
Sitografia
www.inps.it

