La mini riforma Irpef che ha rimodulato le aliquote e l’abolizione dell’Irap per le persone fisiche, il cui “spazio vitale” è nella Legge di bilancio 2022, aprono – per imprenditori e liberi professionisti intenzionati ad aprire un’attività non rinunciando ad una tassazione agevolata con accesso al regime forfetario – alla chance della “flax tax“, la «soluzione più gettonata (…) nel rispetto di determinate condizioni», afferma – intervistato su corriere.it – Massimo Braghin, Consulente del Lavoro, esperto della Fondazione Studi.
Flax tax. Chi può?
L’accesso al regime forfetario è normativamente consentito ai soggetti che, in presenza di precisi requisiti, inizino un’attività e ai soggetti che, nell’anno precedente,
abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65mila euro (questo limite va ridotto in proporzione al periodo di operatività
nell’anno); sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20mila euro lordi per lavoro accessorio, dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto (sono comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari).
Chi non può?
La strada è, all’opposto, sbarrata alle persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfettari di determinazione del reddito; ai non residenti (ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato); ai soggetti che effettuano operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi; agli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari o che controllano società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione; alle persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono o erano in corso rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta; ai soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30mila euro.
Il calcolo del reddito avviene applicando, all’ammontare dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti, il coefficiente di redditività previsto per l’attività esercitata. Dal reddito determinato forfettariamente dovranno essere dedotti i contributi previdenziali obbligatori, anche quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico o, se non fiscalmente a carico, nel caso in cui il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi.
L’eccedenza, se c’è, é deducibile dal reddito complessivo.
L’imposta applicata sull’imponibile è unica, sostitutiva e risponde alla misura del 15%.
Nell’impresa familiare, l’imposta sostitutiva (applicata sul reddito al lordo dei compensi dovuti dal titolare al coniuge e ai suoi familiari) è dovuta dall’imprenditore. Ricavi e compensi vengono attribuiti al periodo d’imposta sulla base del «principio di cassa».
Per il periodo d’imposta in cui viene aperta la partita Iva e inizia l’attività, il reddito determinato è soggetto a imposta sostitutiva in misura ridotta, con aliquota del 5% anziché del 15%. Sempre che: il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare; l’attività non costituisca mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo; venga proseguita un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto.
Discorso a sé merita la fattispecie del contribuente che nel periodo d’imposta precedente a quello oggetto della attuale dichiarazione già aderiva al regime forfettario: può beneficiare dell’aliquota ridotta per gli anni che mancano al compimento del quinquennio dall’inizio dell’attività.
Semplificazioni Iva e imposte sui redditi nel regime agevolato della flat tax
Ora il punto centrale. I contribuenti che applicano il regime forfettario non addebitano l’Iva in fattura ai propri clienti; non detraggono l’imposta assolta sugli acquisti; sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta; sono pure esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale; non sono tenuti a registrare le fatture emesse, i corrispettivi e gli acquisti; non applicano le disposizioni sull’obbligo di fatturazione elettronica.
Cionondimeno, in favore dei contribuenti che, pur in regime forfettario, hanno un fatturato annuo rappresentato esclusivamente da fatture elettroniche, è previsto un regime premiale: il termine di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento è ridotto di un anno.
Concludendo, veniamo alle semplificazioni per le imposte sui redditi. I contribuenti in regime forfettario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili; sono esclusi dall’applicazione degli Isa; non devono operare le ritenute alla fonte, ad eccezione di quelle sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi ad essi assimilati; non sono soggetti a ritenuta d’acconto in relazione ai ricavi o compensi percepiti.
Sitografia

