Agenzia delle Entrate e ministero del Lavoro pubblicano gli elenchi permanenti rispettivamente delle Onlus e degli altri entri del Terzo settore.
L’articolo 3 del Dlgs n. 111/2017 ha stabilito che il contributo del 5 per mille spetta, a decorrere dall’anno successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale del terzo Settore (e dunque dal 2022), agli enti del terzo settore iscritti nel predetto RUNTS gestito dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Ex articolo 9, comma 6, del Dl n. 228/2021 (Milleproroghe 2022), per l’anno finanziario 2022, le Onlus iscritte all’Anagrafe delle Onlus continuano ad essere destinatarie della quota del 5 per mille dell’Irpef, con le modalità previste per gli enti del volontariato dal Dpcm 23 luglio 2020.
Dunque, per tali enti resta ferma la competenza all’Agenzia delle entrate su accreditamento, verifica dei requisiti di accesso e pubblicazione dei relativi elenchi.
Gli elenchi permanenti degli enti della ricerca scientifica e dell’università, della ricerca sanitaria e delle associazioni sportive dilettantistiche sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni competenti, e quindi, rispettivamente, del ministero dell’Università e della Ricerca, del ministero della Salute e del Coni.
Solo Onlus nell’elenco dell’Agenzia
L’Agenzia delle entrate pubblica l’elenco permanente delle Onlus accreditate per il 2022 che possono beneficiare della ripartizione della quota del 5 per mille dell’Irpef: non sono tenute a ripetere la procedura di iscrizione al 5 per mille.
Ricomprende esclusivamente le Onlus, iscritte alla relativa Anagrafe, accreditate al contributo per il 2022, tenuto conto della nuova disciplina in materia.
Sono comprese le Onlus già inserite nell’elenco permanente del 2021 e le Onlus regolarmente iscritte nell’anno 2021 in presenza dei requisiti previsti dalla norma (l’elenco è aggiornato conseguentemente alle verifiche effettuate e alle revoche dell’iscrizione trasmesse dalle stesse organizzazioni).
Il rappresentante legale dell’ente presente nell’elenco permanente – visionabile nell’area tematica sul sito delle Entrate – comunica alla Direzione regionale competente le variazioni dei requisiti per l’accesso al beneficio, nei successivi 30 giorni, mediante dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
In caso di sopravvenuta perdita dei requisiti da parte dell’ente, il rappresentante legale, entro i successivi 30 giorni, sottoscrive e trasmette la richiesta di cancellazione dall’elenco permanente.
Qualora il contributo sia stato indebitamente percepito dall’ente in carenza dei requisiti, si applicano le disposizioni dell’articolo 17 del DPCM 23 luglio 2020.
Enti del Terzo settore nell’elenco permanente del Lavoro
Per gli altri istituti ricompresi negli enti di volontariato, il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha provveduto contestualmente alla pubblicazione dell’elenco permanente 2022.
Il ministero del Lavoro, nella pagina dedicata, spiega che possono partecipare al riparto delle quote del 5 per mille anche gli enti che non hanno effettuato tempestivamente l’iscrizione al contributo entro il termine ordinario (11 aprile 2022), purché presentino l’istanza di accreditamento al 5 per mille entro il 30 settembre dello stesso anno, versando un importo pari a 250 euro, tramite modello F24 ELIDE – codice tributo 8115.
Le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale, coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all’art. 54 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, che non siano già regolarmente accreditate al cinque per mille 2021, possono accreditarsi al cinque per mille 2022, con le modalità stabilite dall’art. 3 del d.P.C.M. 23 luglio 2020 entro il 31 ottobre 2022.
Sitografia
www.lavoro.gov.it
www.agenziaentrate.gov.it
www.fiscooggi.it

