Arriva dall’Inps la circolare su Quota 102. Detta le istruzioni per l’applicazione dell’articolo 1, comma 87, della legge di Bilancio 2022 – 30 dicembre 2021, n. 234 – che riconosce il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2022, di un’età anagrafica di almeno 64 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni.
La nuova formulazione è identica alla vecchia, cambiano solo i requisiti di anzianità e anni di contributi.
Dipendenti nel privato e autonomi
Decorrenza del trattamento pensionistico Quota 102. Finestre mobili
La decorrenza del trattamento pensionistico, spiega la circolare n. 38 dell’8 marzo 2022, è diversificata a seconda del datore di lavoro, pubblico o privato, nonché della Gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.
Per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche Amministrazioni e i lavoratori autonomi, tenuto conto che la disposizione in esame si applica ai soggetti che maturano 38 anni di anzianità contributiva dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, il trattamento pensionistico decorre trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti.
Pertanto, la decorrenza della pensione non può essere anteriore:
- al 1° maggio 2022, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO;
- ovvero, al 2 aprile 2022, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO.
Requisiti per il diritto alla pensione anticipata
Gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima gestite dall’INPS, nonché alla Gestione separata, maturano il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2022, di un’età anagrafica di almeno 64 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni.
Ai fini della maturazione del diritto a pensione, i periodi oggetto di riscatto sono considerati nella loro collocazione temporale, esplicando effetti giuridici come se fossero stati tempestivamente acquisiti alla posizione assicurativa dell’interessato.
Dunque, l’anzianità contributiva di 38 anni si può raggiungere anche a seguito di una domanda di riscatto, se presentata dopo il 31 dicembre 2022, maturando retroattivamente i requisiti contributivi richiesti per Quota 102.
Il diritto alla pensione anticipata maturato entro il 31 dicembre 2022 può essere fatto valere anche successivamente a tale data, ai fini del conseguimento della pensione, fermo restando il decorso del tempo previsto per l’apertura della c.d. finestra di cui all’articolo 14, commi 5, e 6 e 7, del decreto-legge n. 4/2019.
Il requisito anagrafico di 64 anni non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Le nuove norme coordinano la previgente disciplina della pensione “quota 100”, applicabile alla pensione anticipata introdotta dalla disposizione in oggetto, ai nuovi requisiti pensionistici da maturare entro l’anno 2022, con particolare riferimento:
– alla facoltà di cumulare, tutti e per intero, i periodi assicurativi versati o accreditati presso due o più forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall’INPS;
– al divieto di cumulo con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli da lavoro autonomo occasionale nel limite dei 5.000 euro lordi annui, i cui criteri applicativi sono stati forniti con circolare n. 117 del 9 agosto 2019.
Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, si va in pensione anticipata a condizione che siano soddisfatti i prescritti requisiti, nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021 per la pensione “quota 100”, ovvero entro il 2022 per la pensione anticipata introdotta dalla disposizione in oggetto.
Assegno straordinario dei Fondi di solidarietà e Quota 102
A decorrere dal 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della norma in oggetto, è possibile finalizzare l’assegno anche al perfezionamento, entro il 31 dicembre 2022, dei requisiti di accesso alla pensione anticipata Quota 102. Le modalità di accesso sono state impartite con la circolare n. 10 del 29 gennaio 2019.
Poiché la decorrenza del trattamento pensionistico si acquisisce trascorsi 3 mesi dalla maturazione dei requisiti per la pensione anticipata in argomento, l’assegno straordinario deve essere erogato anche nei 3 mesi successivi alla maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, mentre il versamento della contribuzione correlata è dovuto fino al raggiungimento dei requisiti minimi richiesti. L’assegno straordinario in argomento non può essere erogato oltre il 31 marzo 2023.
Sitografia
www.inps.it

