E’ stato siglato in data 3 marzo 2022 da Ance, Legacoop Produzione e servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi e Agci Produzione e Lavoro con Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil l’Accordo di Rinnovo CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle cooperative che avrà vigenza fino al 30 Giugno 2024.
Rinnovo CCNL imprese edili: prossimi interventi ed obiettivi
Le Parti sociali hanno concordato una serie di interventi urgenti volti a garantire ulteriori tutele per il settore edile che attualmente si trova al centro del sistema produttivo, ritendendo indispensabile promuovere manovre normative finalizzate a supportare le imprese più virtuose in materia di formazione e sicurezza sul lavoro.
Tra gli scopi elencati nell’Accordo di Rinnovo del CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative c’è la volontà delle Parti Sociali di introdurre norme specifiche per l’immediato aggiornamento dei costi – in virtù del vertiginoso aumento dei prezzi dei materiali e della scarsità di reperimento delle attrezzature – nonché una revisione efficiente e periodica dei prezzi, dei prezzari regionali e delle tabelle ministeriali, per adeguare gli importi a base di gara e i costi della manodopera al reale mercato, e per fare in modo che vengano rispettati gli standard qualitativi, continuando a tutelare formazione e sicurezza sul lavoro.
Altro fondamentale obiettivo è sostenere il sistema bilaterale attraverso la destinazione del contributo dello 0,30% (attualmente versato dalle imprese edili all’IINPS) e l’emanazione di specifici bandi rivolti agli Enti Formativi bilaterali del settore edilizia.
E’ inoltre prevista la riduzione dell’aliquota CIGO per gli operai, al fine di riallinearla alle aliquote del settore industria. Per le imprese del settore regolarmente iscritte alla Cassa Edile con titolare che non abbia riportato condanne per violazione della normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ci sarà un’agevolazione contributiva dei premi Inail.
Rinnovo CCNL imprese edili: campo di applicazione
L’Accordo di Rinnovo CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative prevede la necessità di attribuire consistenza strutturale ed economica alle attività di formazione, stabilendo costanti verifiche rispetto all’esito delle stesse e al miglioramento della qualità professionale e della produttività dei lavoratori.
A far data dall’1 Ottobre 2022, il contributo all’Ente territoriale formazione e sicurezza sarà pari all’1%, di cui lo 0,50% destinato alla formazione e lo 0,50% alla sicurezza sul lavoro.
Con decorrenza 1 Marzo 2022 viene istituito il premio di ingresso nel settore pari a 100 euro, che sarà erogato una tantum ai soggetti di età inferiore ai 29 anni assunti come operai per la prima volta nel settore edile, allo scadere dei 12 mesi di permanenza presso la stessa impresa.
Il premio non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva (compreso il trattamento di fine rapporto).
La disciplina della trasferta regionale prevede che a far data dall’1 Ottobre 2022 l’impresa effettuerà tutti gli adempimenti per i propri lavoratori presso la Cassa Edile di provenienza.
Il sistema informatico CNCE_Edilconnect registrerà il mantenimento dell’iscrizione presso la Cassa Edile di provenienza con imputazione alla stessa delle corrette contribuzioni stabilite dal contratto integrativo per i primi 3 mesi di trasferta. Dal terzo mese, invece, le contribuzioni saranno quelle della Cassa Edile del luogo in cui è ubicato il cantiere, sulla base del contratto integrativo ivi applicato.
Le parti sociali approveranno entro il 15 Marzo 2022 lo Statuto del Fondo FNAPE che avrà sede presso la CNCE , al fine di perseguire un percorso di omogeneizzazione al livello nazionale delle aliquote APE: dall’1 Ottobre 2022, infatti, entreranno in vigore le nuove aliquote regionali. Il contributo APE dovrà essere versato su un minimo di 140 ore; sarà elevato a 150 ore dall’1 Ottobre 2023 e a 160 ore dall’1 Ottobre 2024.
Con l’Accordo di Rinnovo CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle cooperative le parti introducono novità anche in merito al periodo di prova degli impiegati e degli operai.
E’ stato stabilito che l’assunzione potrà avvenire con un periodo di prova non superiore a 30 giorni di lavoro per gli operai di quarto livello e per gli operai specializzati, 25 giorni di lavoro per i qualificati e 15 giorni per gli altri.
Per gli impiegati di categoria super il periodo di prova non dovrà essere superiore a sei mesi, per tutte le altre categorie è pari a 3 mesi.
Il periodo di prova, come da prassi, dovrà essere specificato sulla lettera di assunzione.
Le parti concordano un incremento retributivo complessivo di 92 euro (in base al parametro 100 ovvero il livello di un operaio comune) da erogare in due tranche: 52 € a partire dal mese di Marzo 2022, i restanti 40 € a Luglio 2023.
Sono stati stabilititi i nuovi minimi contrattuali, con decorrenza 1 Marzo 2022 e 1 Luglio 2023.

