Niente più che una misura programmatica e conoscitiva anche se già potente strumento per svecchiare
E’ l’articolo 6 del ddl sulla delega fiscale, dal titolo “Princìpi e criteri direttivi per la modernizzazione degli strumenti di mappatura degli immobili e la revisione del catasto dei fabbricati”, a scuotere – non riformandolo – il Catasto.
Come? Il ministro Per la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, intervistato, dice che quell’articolo è ispirato agli insegnamenti di Caffè e Einaudi e che non è se non una misura programmatica e conoscitiva che non agisce sull’attuale sistema catastale, non modifica gli estimi, non varia le tasse.
E’, sic et simpliciter, un intervento diretto a modernizzare il catasto nel suo sistema oramai quasi centenario.
Il contributo alla chiarezza passa da più punti, primo dei quali è (deve essere) il quadro normativo di partenza, che toccheremo in parte. Abbiamo un sistema estimativo catastale che risale alla legge del ’39 (n. 1249), le cui modifiche nel tempo (2005, 2014) non hanno avuto impatto sull’impianto.
Nel febbraio del 2020, la Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria rilevava “l’obsolescenza del sistema estimativo catastale, in quanto fondato su una base normativa, mai sostanzialmente modificata, risalente al 1939, costruita in un contesto assai differente dall’attuale, e su una revisione generale degli estimi del catasto edilizio urbano risalente al periodo 1988-1989 (Dm 20 gennaio 1990)”.
Due le esigenze: la semplificazione nei confronti dei cittadini e delle imprese; assicurare equità nella contribuzione patrimoniale, unitamente all’innovazione tecnologica e di uso delle banche dati, per giungere a creare un ‘cassetto’ che contenga tutti i dati su ogni singolo immobile.
Torniamo all’articolo 6. In due commi declina principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega in materia di catasto, che prevede una semplice integrazione di dati (da completare entro il 2026) senza effetti sulla modalità di calcolo della base imponibile dei tributi immobiliari.
Approvato il ddl in Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2021, il Presidente Mario Draghi ha sintetizzato l’obiettivo della norma: “costruire una base di informazione adeguata”, ed ha aggiunto: “Il contribuente medio non si accorgerà di nulla: l’imposizione fiscale su case e terreni rimarrà invariata”.
Articolo 6, comma 1
Indica princìpi e criteri direttivi sulla base dei quali i decreti delegati dovranno rafforzare e modernizzare i meccanismi di individuazione e di controllo delle consistenze dei terreni e dei fabbricati.
Si dovranno, così, in primo luogo prevedere strumenti per i Comuni e l’Amministrazione finanziaria che facilitino e accelerino l’individuazione e il corretto classamento di tre fattispecie: gli immobili attualmente non censiti o che non rispettano la reale consistenza di fatto, la relativa destinazione d’uso ovvero la categoria catastale attribuita; i terreni edificabili accatastati come agricoli; gli immobili abusivi.
In secondo luogo, si dovranno prevedere strumenti e modelli organizzativi che facilitino la condivisione dei dati e dei documenti, in via telematica, tra l’Agenzia delle entrate e i competenti uffici dei Comuni, nonché la loro coerenza ai fini dell’accatastamento delle unità immobiliari.
Articolo 6, comma 2
Il comma 2 riferisce della delega al Governo ad attuare un’integrazione delle informazioni presenti nel catasto dei fabbricati in tutto il territorio nazionale, da rendere disponibile dal 1° gennaio 2026, e fissa i seguenti principi e criteri direttivi da seguire nell’esercizio della delega:
- prevedere che le informazioni non vengano utilizzate per la determinazione della base imponibile dei tributi la cui applicazione si fonda sulle risultanze catastali o per finalità fiscali (lettera a);
- attribuire a scopo informativo a ciascuna unità immobiliare, oltre alla rendita catastale determinata secondo la normativa attualmente vigente, anche il relativo valore patrimoniale e una rendita attualizzata in base, ove possibile, ai valori normali espressi dal mercato (lettera b);
- prevedere meccanismi di adeguamento periodico dei valori patrimoniali e delle rendite delle unità immobiliari urbane, in relazione alla modificazione delle condizioni del mercato di riferimento e comunque non al di sopra del valore di mercato (lettera c);
- prevedere, per le unità immobiliari riconosciute di interesse storico o artistico, adeguate riduzioni del valore patrimoniale medio ordinario, che tengano conto dei particolari e più gravosi oneri di manutenzione e conservazione nonché del complesso dei vincoli legislativi rispetto alla destinazione, all’utilizzo, alla circolazione giuridica e al restauro di tali immobili (lettera d).
Sicché, con l’articolo 6 – in ciò concordano gli esperti del settore – diviene strutturale il raccordo tra l’Agenzia del Territorio e l’Agenzia delle Entrate. Null’altro.
Passaggio centrale dell’articolo che ospita l’intervista al ministro è l’affermazione che giudica “lampante la differenza rispetto alla delega del 2014, che faceva leva sull’adeguamento contestuale delle aliquote d’imposta per assicurare l’invarianza del gettito fiscale: l’articolo 6 vieta espressamente di utilizzare i dati acquisiti per la determinazione della base imponibile dei tributi ed esclude la rilevanza di tali attività ai fini della rilevazione della capacità contributiva.”. Ecco spiegata la misura programmatica che non agisce sul sistema catastale variando le tasse.
Il Catasto nel ddl delega. Una sintesi
In definitiva, l’intervento normativo consentirà, dal 2026, di ottenere questi risultati:
- attualizzare il catasto, superando l’obsolescenza della definizione delle categorie catastali, tra i principali fattori che condizionano la rappresentatività dell’attuale sistema, e mettendo fine alla modalità adottata in precedenti esperienze di Governo di applicare arbitrariamente e orizzontalmente un coefficiente di rivalutazione fisso degli estimi catastali per il calcolo del valore di ciascun immobile censito;
- realizzare la mappatura degli immobili, “per capire lo stato del patrimonio immobiliare”, ha affermato il ministro dell’Economia, Daniele Franco;
- individuare le “case fantasma” (cioè non accatastate), consentendo di avere un Fisco più equo e trasparente, facendo ad esempio pagare meno “chi ha un immobile in un’area interna che ha subito una caduta di valore”;
- combattere l’evasione di gettito che deriva dalle migliaia di immobili e terreni abusivi, nonché quei terreni agricoli su cui si è edificato, che gravano anche sulle spalle di chi paga il dovuto, su cui si ribalta una serie di costi, come la tassa raccolta rifiuti e varie imposizioni comunali;
- impedire qualsiasi aumento di imposte o tributi a carico dei contribuenti in regola.
La corretta attuazione dell’articolo 6 del disegno di legge delega fiscale permetterà, pertanto, a ogni contribuente di conoscere sia il valore fiscale sia quello patrimoniale della sua casa, adeguato alle condizioni di mercato. Solo nel 2026, in base ai dati raccolti e sistematizzati con gli strumenti previsti, il Parlamento e il Governo avranno una fotografia aggiornata dei valori e potranno valutare se e in che modo realizzare una riforma del catasto.

