Il quadro RF del modello “Redditi 2022–Sc” risente della riformulazione del patent box, introdotto nel 2015 come regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo di alcune tipologie di beni immateriali.
Il sistema impositivo escludeva dalla formazione del reddito il 50% dei redditi derivanti dall’utilizzazione dei beni nonché delle plusvalenze derivanti dalla loro cessione, se il 90% del corrispettivo veniva reinvestito.
La disciplina ha, però, subìto una prima revisione nel 2019, concedendo una generale facoltà di autoliquidazione del relativo beneficio.
Nel 2021, l’articolo 6 del Dl n. 146/2021 ha operato una complessiva riforma del patent box, sostituendolo con un’agevolazione che maggiora del 90% i costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione ai beni immateriali giuridicamente tutelabili, sia ai fini Ires che Irap. Ai beni immateriali originariamente agevolabili sono stati aggiunti marchi d’impresa.
L’accesso al rinnovato beneficio è subordinato alla procedura di autoliquidazione del bonus (il contribuente deve conservare ed esibire all’amministrazione finanziaria idonea documentazione che ne attesti la spettanza) e non è, questa volta, prevista la procedura di ruling.
Quadro RF. Rigo RF55 con aggiunta di codici
Le nuove norme si applicano alle opzioni esercitate dal 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 146/2021).
Il Legislatore ha anche previsto una disciplina transitoria: se i potenziali destinatari del nuovo sconto d’imposta hanno esercitato l’opzione per il previgente patent box in data antecedente al 22 ottobre 2021, possono scegliere, in alternativa, di aderire al nuovo regime agevolativo.
Questa possibilità resta preclusa ai soggetti che hanno presentato istanza di accesso al ruling ovvero hanno presentato istanza di rinnovo ed hanno sottoscritto un accordo preventivo con l’Agenzia delle entrate a conclusione di dette procedure, nonché ai soggetti che hanno aderito al regime facoltativo di autoliquidazione del patent box (articolo 4, Dl n. 34/2019).
Viene elevata dal 90 al 110% la maggiorazione fiscale dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a beni immateriali giuridicamente tutelabili (articolo 6, comma 3, del Dl n. 146/2021): rigo RF55, codice 86.
D’altro lato, l’ambito dell’agevolazione ha subìto restrizioni: si applica a un numero minore di beni, cioè al software protetto da copyright, ai brevetti industriali e ai disegni e modelli rimanendone, sì, ancora esclusi i marchi d’impresa ma anche i processi, le formule e le informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili che, invece, rientravano nel patent box originario.
Altro intervento sul regime deriva dalla legge di bilancio 2022, che ha modificato la decorrenza della nuova disciplina – art. 1, c. 10. lett. b): eliminando il riferimento al 22 ottobre 2021, le nuove norme si applicano alle opzioni esercitate con riguardo al periodo di imposta in corso alla data della loro entrata in vigore e ai successivi periodi di imposta.
Il contribuente potrà beneficiare della disciplina operando nel quadro OP, sezione IV, l’esercizio dell’opzione nonché nel quadro RS (righi da RS530 a RS532), il monitoraggio dei dati utili relativi ai beni oggetto del patent box.
Rientra tra le novità di quest’anno l’estensione della facoltà di non effettuare una percentuale (fino al 100%) dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, anche all’esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020, in favore dei soggetti che nel predetto esercizio non abbiano effettuato il 100% annuo dell’ammortamento medesimo.
Infatti, con il codice 67 andava indicata la quota di ammortamento dedotta alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 del Tuir, a prescindere dall’imputazione al conto economico, nell’esercizio precedente non deducibile nel periodo d’imposta 2020 in quanto il costo fiscale del bene è già stato ammortizzato. Con la legge di bilancio 2022 il predetto codice è utilizzato anche per l’esercizio successivo: rigo RF55.
Una particolare misura è stata prevista per le imprese, residenti in Italia e costituite da non più di sessanta mesi, che impiegano per un periodo non inferiore a un anno, come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in proporzione uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, lavoratori con disturbi dello spettro autistico ed esercitano attività d’impresa al fine dell’inserimento lavorativo di persone con disturbi dello spettro autistico. È stato previsto che dette imprese siano qualificate “start-up a vocazione sociale”: rigo RF55, codice 88.
Esse possono non imputare alla determinazione del reddito ai fini Ires e Irap gli utili di esercizio derivanti dall’attività di impresa per cinque esercizi successivi alla data di inizio di attività (art. 12-quinquies, Dl n. 146/2021).
Una previsione in più addebitabile al 2022 riguarda la disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa: viene introdotta la deducibilità, ai fini Ires/Irap, del maggior valore imputato ad alcune attività immateriali. Le quote di ammortamento (art. 103 Tuir), sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del costo o del valore, ma con questa disposizione, l’ammortamento è effettuato, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d’imposta, a un cinquantesimo.
Nel quadro RF anche un nuovo codice
Diamo infine conto del nuovo codice “69” tra le “altre variazioni in aumento” (rigo RF31), per indicare le quote di ammortamento del maggior valore imputato (ex art. 110, c. 4, 8 e 8-bis, Dl n. 104) alle attività immateriali eccedenti la misura prevista dal comma 8-ter del medesimo articolo 110.
Sitografia
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