Si allungano i tempi per le tutele previdenziali dei lavoratori c.d. fragili del settore privato assicurati per la malattia INPS: sono riconosciute dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.
È quanto comunica l’Inps con il messaggio n. 1126 dell’11.3.2022, in cui torna sulle tutele previdenziali – ex articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020 – per i lavoratori del settore privato assicurati per la malattia.
La legge 11/2022, che ha convertito il Dl n. 221/2021, sposta al 31 marzo 2022 la data di scadenza delle disposizioni contenute:
- nel comma 2-bis dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, inerente allo svolgimento in modalità agile dell’attività lavorativa per i lavoratori in condizione di fragilità individuati ai sensi del decreto interministeriale 4 febbraio 2022;
- nel comma 2 del medesimo articolo 26, relativo all’equiparazione del periodo di assenza dal servizio a ricovero ospedaliero con conseguente erogazione della prestazione economica.
Si ricorda che per i lavoratori c.d. fragili hanno trovato la proroga le sole disposizioni inerenti alla modalità di svolgimento dell’attività lavorativa. Ma fino alla conversione del Dl n. 221/2021, tramite la legge n. 11/2022, la data di scadenza era il 28 febbraio scorso.
La legge n. 11/2022, stabilisce anche che:
- gli oneri a carico dell’INPS, dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, sono finanziati dallo Stato nel limite massimo di spesa indicato in norma, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori;
- è affidato all’INPS anche il monitoraggio dello stanziamento, affinché l’Istituto non prenda in considerazione ulteriori domande, qualora il limite massimo di spesa ivi individuato, anche in via prospettica, venga raggiunto.
Come spiegato dallo stesso Istituto con il pregresso messaggio n. 679/2022, non è prorogata, ad oggi, l’equiparazione della quarantena/isolamento fiduciario con sorveglianza attiva a malattia.
Sul punto, il nuovo messaggio conferma la validità del messaggio n. 679/2022 ai fini del riconoscimento della tutela previdenziale non prorogata (che, dunque, si ferma al 31 dicembre 2021).
Le patologie che identificano i lavoratori fragili
Il decreto 4 febbraio 2022 del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri del Lavoro e delle politiche sociali e per la Pubblica amministrazione individua “le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità”, in presenza delle quali la prestazione lavorativa, ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, viene effettuata in “modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento”, secondo la disciplina contenuta nel contratto di riferimento.
Sitografia
www.inps.it

