Importanti chiarimenti sull’applicazione dei bonus fiscali edilizi e, in particolare, del Superbonus 110% arrivano dalle risposte del Mef all’interrogazione 5-07599 dell’8 marzo 2022 in Commissione Finanze della Camera.
Tra queste ne evidenziamo due, che riguardano alcune scadenze.
Demolizione e ricostruzione per il 110%
In merito alla proroga al 31 dicembre 2025 per gli interventi di ristrutturazione a mezzo demolizione e ricostruzione, si chiedeva se interessa anche gli edifici unifamiliari.
La risposta del Mef è negativa.
Sulla possibilità di fruizione della proroga per gli interventi di ristrutturazione a mezzo demolizione e ricostruzione anche per gli edifici unifamiliari, si evidenzia – spiega il Ministero – che l’articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022), ha apportato diverse modifiche all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, definendo, tra l’altro, il nuovo orizzonte temporale delle agevolazioni per il Superbonus attraverso la sostituzione del comma 5-bis, a tenore del quale è attualmente stabilito che: “Per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110% per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70% per quelle sostenute nell’anno 2024 e del 65% per quelle sostenute nell’anno 2025.
Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo”.
Ciò posto, si osserva che gli interventi di demolizione e ricostruzione sono richiamati espressamente dal primo periodo del citato comma 8-bis, nel quale sono disciplinati gli interventi su edifici diversi da quelli unifamiliari, ritenendosi pertanto che la proroga, prevista dal suddetto primo periodo, sino al 31 dicembre 2025, non si applichi agli edifici unifamiliari, ai quali, invece, fa riferimento la disciplina di cui al secondo periodo della medesima disposizione.
La soglia del 30% entro il 30 giugno 2022
Il secondo quesito posto verteva sul raggiungimento della soglia del 30% richiesta per l’applicazione della disciplina di cui al comma 8-bis dell’articolo 119 agli interventi effettuati su unità unifamiliari: per gli interventi effettuati su unità immobiliari unifamiliari dalle persone fisiche la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
In sostanza si chiedeva di confermare la Faq del 3 febbraio 2022 dell’Agenzia delle entrate nel caso ci siano interventi plurimi (ecobonus, bonus ristrutturazione 50%, sismabonus e Ecobonus 110%), ossia che per verificare il rispetto della suddetta percentuale è necessario fare riferimento a tutti gli interventi previsti dalla pratica edilizia nel suo complesso (quindi non solo quelli riguardanti il Superbonus 110%) e che, pertanto, il rispetto di tale percentuale sia soddisfatto anche nel caso in cui gli interventi progettati oggetto di Superbonus non abbiano raggiunto il 30% dello stato di avanzamento dei lavori.
Il Mef risponde che resta valida la Faq n. 3 del 2022 con cui l’Agenzia delle entrate ha spiegato che la predetta percentuale va commisurata all’intervento complessivamente considerato. A tali fini, pertanto, non rileva lo stato di avanzamento relativo ai singoli interventi, anche ove questi ultimi riguardino interventi che danno diritto alla detrazione cosiddetto Superbonus.
Sitografia
www.camera.it

