L’articolo 17, comma 5 del Codice del Terzo settore – regime di incompatibilità tra volontario e rapporto di lavoro – sancisce il principio della incompatibilità della qualità di volontario con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria, prevedendo altresì una deroga limitata alla legislazione delle province autonome di Trento e Bolzano.
Pertanto, se l’ente datore di lavoro e l’ente che si avvale dell’operato volontario, con riferimento alla medesima persona, risultano a tutti gli effetti soggetti distinti e separati, sotto il profilo formale non appare ravvisabile una situazione di contrarietà rispetto al dettato dell’art. 17, comma 5 del Codice del Terzo settore, dunque non è incompatibile. È così che il ministero del Lavoro risponde – con Nota 4011 del 10.3.2022 pubblicata nella pagina dedicata al Terzo settore – ad un quesito sul tema posto dalla Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali.
La motivazione nel Codice del Terzo settore
La previsione ha portata ampia e generalizzata, come si evince dal tenore generale della stessa, che:
- fa riferimento a “qualsiasi rapporto di lavoro”;
- ricomprende anche le entità tramite le quali il socio o associato svolge la propria attività di volontario.
Essa va coerentemente rapportata al più ampio inquadramento fornito dai commi 2 e 3 dello stesso articolo 17, del Codice del Terzo settore, che nel definire il volontario precisa che:
- i requisiti caratterizzanti sono quelli della libera scelta, della personalità, spontaneità, gratuità e dell’assenza di finalità di lucro, neanche indirette;
- l’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, vietando altresì rimborsi spese di tipo forfetario.
Tali prescrizioni rispondono alla finalità di valorizzare la libera scelta della persona come consapevole, informata e non condizionata da uno stato di bisogno, onde preservare la genuinità dell’attività tipica di volontariato, finalizzata a soddisfare bisogni altrui che vadano a beneficio della comunità e del bene comune e non di interessi specifici o di parte, sicché l’attività di volontariato esula da qualunque vincolo di natura obbligatoria.
Il volontario (come evidenziato anche dalla Corte dei conti nella deliberazione sez. autonomie n. 26 del 24/11/2017) deve potersi sentire sempre libero di recedere dalla propria scelta, revocando in qualsiasi momento la disponibilità dimostrata, senza condizioni o penali, poiché la sua attività risponde esclusivamente ad un vincolo morale.
Al contempo, il citato articolo 17 comma 5 intende assicurare una tutela del lavoratore da possibili abusi legati ad attività che non rispondono alle caratteristiche sopra delineate della volontarietà.
Le disposizioni sopra richiamate devono essere poste in relazione con la profilazione organizzativa in cui ciascuna delle entità componenti di una struttura complessa come una rete associativa o un analogo ente associativo di secondo livello sono caratterizzati, anche sotto il profilo statutario, da autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e operativa.
Sitografia
www.lavoro.gov.it

