Con una risoluzione del 14 marzo 2022 (n. 12) vengono comunicati i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta relativo alle detrazioni cedute e agli sconti praticati ai sensi dell’articolo 121 del DL n. 34/2020. c.d. “decreto Rilancio“, che dispone che per alcuni lavori in edilizia la detrazione maturata può essere fruita anche:
- sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori e da questi ultimi recuperato come credito d’imposta, con possibilità di ulteriore cessione dello stesso;
- tramite la cessione del credito ad altri soggetti.
I bonus in edilizia
Le due possibilità sono ammesse per i bonus relativi al recupero del patrimonio edilizio, per l’efficientamento energetico, l’adozione di misure antisismiche, il restauro delle facciate, le installazioni di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici e di impianti fotovoltaici e per i lavori tesi al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche.
Tenendo conto dei recenti interventi normativi che hanno modificato la disciplina nel caso della cessione del credito rispetto allo sconto in fattura e della necessità sorta di distinguere le due fattispecie, la risoluzione n. 12 istituisce i codici di tributo dal 7701 al 7707 per la cessione del credito; dal 7711 al 7717 per lo sconto in fattura.
In sede di compilazione del modello F24 i codici vanno esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” o, in caso di riversamento del credito già compensato, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito, nel formato “AAAA”.
Gli importi utilizzabili sono quelli che risultano a seguito delle comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate con i termini e le modalità stabilite dai provvedimenti dall’Agenzia delle entrate in attuazione dello stesso articolo 121 del “Rilancio“, da ultimo il provvedimento del 3 febbraio scorso.
I codici di tributo varati, specifica la risoluzione n. 12, vanno utilizzati per identificare i crediti che derivano dalle opzioni, per la prima cessione o per lo sconto, comunicate all’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 17 febbraio 2022. I codici tributo che erano già stati istituiti con la risoluzione n. 83/E del 28 dicembre 2020, restano utilizzabili per identificare i crediti relativi alle opzioni comunicate fino al 16 febbraio 2022.
Sitografia
www.fiscooggi.it
www.agenziaentrate.gov.it

