L’Inps torna sulle indicazioni operative in merito alla regolarizzazione del contributo al FIS. La rettifica, operata con il messaggio n. 1147 del 14.3.2022, riguarda la valorizzazione in <SommaADebito> dell’importo del contributo, nelle pregresse indicazioni del messaggio n. 772 del 16 febbraio 2022, in merito alle farmacie uscite dal Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali ed entrate nel FIS.
Il messaggio pregresso indicava di riportare:
in <SommaADebito> l’importo del contributo:
- pari allo 0,45% dell’imponibile contributivo (da > 5 a 15 dipendenti – M131);
- pari allo 0,65% dell’imponibile contributivo (da > 15 dipendenti – M149).
Ora, con il messaggio di rettifica, bisognerà indicare:
in <SommaADebito> l’importo del contributo:
- pari allo 0,45% dell’imponibile contributivo (da > 5 a 15 dipendenti – M149);
- pari allo 0,65% dell’imponibile contributivo (da > 15 dipendenti – M131).
Valorizzazione corretta del versamento del contributo ordinario al Fondo
Dunque, ai fini del versamento del contributo ordinario dovuto al FIS, i datori di lavoro valorizzeranno – all’interno di <DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito> – l’elemento <AltreADebito> indicando i seguenti dati:
• in <CausaleADebito> , il codice “M131” o “M149” già in uso;
• in <Retribuzione>, l’importo dell’imponibile, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori interessati;
• in <SommaADebito>, l’importo del contributo:
- pari allo 0,45% dell’imponibile contributivo (da > 5 a 15 dipendenti – M149);
- pari allo 0,65% dell’imponibile contributivo (da > 15 dipendenti – M131).
La regolarizzazione delle competenze arretrate, relative al periodo da marzo 2020 a dicembre 2021, dovrà avvenire entro il periodo di paga marzo 2022.
I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini del corretto assolvimento dell’obbligo contributivo, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig) con riferimento all’ultimo mese di attività dell’azienda.
Sitografia
www.inps.it

