La richiesta è contenuta in un documento di osservazioni all’Atto Senato 2419 (Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali), inviata alla Commissione Giustizia del Senato: estendere l’applicazione dell’equo compenso ad ogni impresa, senza limiti dimensionali, per realizzare appieno gli obiettivi di tutela del lavoro e di certezza del diritto che la disciplina intende perseguire.
Il Consiglio nazionale dei commercialisti, che ritiene già positivo il fatto che alcuni degli emendamenti presentati vadano in questa direzione, spinge per modifiche ancor più significative delle disposizioni relative al perimetro applicativo dell’equo compenso. Quelle finora prospettate non bastano a garantire il pieno riconoscimento dell’equità del compenso del lavoratore autonomo, in conformità alle previsioni dell’art. 36 della Costituzione nonché dell’art. 2233 del Codice civile.
I giovani professionisti continueranno ad essere esclusi dall’equo compenso
Il Cndcec sottolinea come “l’estensione alle società con più di 50 dipendenti ovvero con fatturato superiore ai 10 milioni di euro fa riferimento a realtà imprenditoriali che, nel contesto italiano, si qualificano come realtà importanti, seguite per lo più da professionisti ‘strutturati’. Le modifiche apportate, dunque, rischiano di avere un impatto non significativo in termini di tutela soprattutto in riferimento ai giovani professionisti, che continueranno ad essere esclusi, di fatto, dalla disciplina dell’equo compenso”.
Pertanto, bisogna abbassare significativamente tali parametri dimensionali, finanche alla loro eliminazione, in modo che la norma, trovando applicazione nei confronti di ogni impresa, aderisca maggiormente alla realtà dello specifico contesto economico e imprenditoriale italiano e realizzi tutti quegli obiettivi di tutela del lavoro e di certezza del diritto che la disciplina dell’equo compenso intende perseguire.
Il professionista si assume rilevanti responsabilità
Sarebbe auspicabile, spiega il Consiglio nazionale nel documento, prevedere che la disciplina dell’equo compenso venga estesa quantomeno a tutte le imprese (escludendo, dunque, dall’ambito applicativo della disciplina dell’equo compenso solo i soggetti individuati come consumatori).
Si sottolinea al riguardo che tale estensione appare coerente anche in considerazione delle seguenti circostanze:
- i professionisti svolgono sovente nei confronti delle imprese importanti, complesse e delicate funzioni di controllo che comportano l’assunzione di rilevanti responsabilità rispetto alle quali si deve garantire l’adeguatezza del compenso (si pensi all’incarico di sindaco);
- si riconosce, all’art. 7 del presente testo di legge, la possibilità, per il Consiglio Nazionale, di esercitare l’azione di classe per la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti ai sensi dell’art. 140-bis del codice del consumo (D.lgs. n. 206/2005). A tal proposito si rileva che, ammettendo espressamente tale possibilità, si fa implicitamente riferimento ad una realtà di fatto, e cioè che nei confronti di determinati soggetti (ossia le imprese) la posizione del professionista, in termini di tutela, è equiparabile a quella di un consumatore. Esigenze di coerenza con tale previsione indicono, pertanto, a prevedere che la disciplina dell’equo compenso sia garantita quantomeno nei confronti dei soggetti diversi dai consumatori (come definiti dal citato codice).
Sitografia
press-magazine.it
commercialisti.it

