L’Inps riepiloga l’assetto degli obblighi contributivi degli Ordini e dei Collegi professionali relativi alle assicurazioni pensionistiche e previdenziali per il personale dipendente.
Con la circolare 40 del 15.3.2022 illustra il quadro normativo; la natura giuridica; la gestione previdenziale ai fini pensionistici e l’assetto delle contribuzioni previdenziali e assistenziali minori.
Il legislatore, con riferimento agli Ordini e ai Collegi professionali, individua espressamente il comparto degli enti pubblici non economici ai fini dell’applicazione dei contratti collettivi (cfr. l’art. 3, comma 2, del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68) confermandone, pertanto, quantomeno in linea generale, l’appartenenza alla categoria degli enti pubblici non economici come considerati dall’articolo 1, comma 2, del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell’applicazione della disciplina del lavoro nel settore pubblico.
Il personale degli Ordini e dei Collegi professionali è assicurato al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), fatta salva l’iscrizione alla Cassa pensioni dipendenti enti locali (CPDEL) del personale degli Ordini e dei Collegi professionali che abbiano adottato la delibera di massima di cui alla citata legge n. 379/1955, che prevedeva la facoltà di iscrivere il personale dipendente alle Casse pensionistiche pubbliche.
Assetto delle contribuzioni previdenziali e assistenziali minori
Nella circolare è illustrato l’assetto delle contribuzioni di finanziamento delle assicurazioni minori spettanti o meno al personale dipendente degli Ordini e dei Collegi professionali.
In sintesi, gli Ordini e i Collegi professionali non sono obbligati:
- al versamento della contribuzione previdenziale di finanziamento dell’onere derivante dall’erogazione delle prestazioni economiche di malattia e di maternità (congedo di maternità/paternità, congedo parentale e riposi giornalieri per “allattamento”, ecc.) alle lavoratrici e ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato;
- al versamento contributivo afferente alla contribuzione di finanziamento del Fondo di garanzia per il TFR (ex articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297);
- al versamento del contributo al Fondo di Tesoreria (ex articolo 1, comma 755 e seguenti, della legge n. 27 dicembre 2006, n. 296);
- al versamento del contributo ordinario al Fondo di integrazione salariale (FIS).
Gli Ordini e i Collegi professionali sono tenuti al versamento della NASpI
Gli Ordini e i Collegi professionali sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento delle prestazioni della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) – disciplinata dal D.lgs 4 marzo 2015, n. 22 – per il solo personale assunto con contratto a tempo determinato.
La suddetta contribuzione è dovuta nella misura dell’1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, che risulta dalla somma:
- del contributo ordinario pari all’1,31%, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 2 e comma 29, lettera d), della legge 28 giugno 2012, n. 92;
- del contributo integrativo pari allo 0,30%, introdotto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinabile al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.
Sitografia
www.inps.it

