Chiarimenti sulle modalità di quantificazione della quota di Iva indetraibile da considerare nel calcolo dell’ammontare complessivo delle spese ammesse al beneficio del Superbonus nell’ipotesi di applicazione del “pro-rata” e di opzione per lo sconto in fattura (articolo 121, Dl “Rilancio”) e su se il nuovo comma 9-ter dell’articolo 119 del decreto “Rilancio” è applicabile in via analogica anche in caso di altre detrazioni, come il bonus facciate.
Con il pro-rata lo sconto in fattura è parziale
In caso di applicazione del “pro-rata” ex art. 19, c. 5, Dpr n. 633/1972, l’opzione per lo sconto in fattura delle spese ammesse al Superbonus potrà essere esercitata solo fino all’importo del corrispettivo dovuto al netto dell’Iva (sconto “parziale”).
In relazione alla seconda questione posta nel documento di prassi, poi, sull’Iva indetraibile definitivamente determinata sulla base della percentuale di detrazione dell’anno e rimasta a carico, il contribuente potrà fruire del Superbonus direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui il costo è sostenuto.
E – ricava l’Agenzia dalla lettura della norma – il nuovo comma 9-ter del citato articolo del “Rilancio” trova applicazione limitatamente agli specifici interventi previsti nell’articolo 119 sopra richiamato; non è, perciò, estensibile a interventi diversi da quelli che danno diritto alla misura del Superbonus.
L’interpretazione – risposta n. 118/E/2022 – è desunta proprio dall’art. 119, c. 9-ter, del decreto “Rilancio”.
Sitografia
www.fiscooggi.it
www,agenziaentrate.gov.it

