Torniamo sulle istruzioni per il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2022, della Quota 102 – con un’età anagrafica di almeno 64 anni e un’anzianità contributiva minima di 38 anni (articolo 1, comma 87, della legge di Bilancio 2022 – 30 dicembre 2021, n. 234) – per la sfera della PA.
Si ricorda che la nuova formulazione è identica alla vecchia, cambiano solo i requisiti di anzianità e anni di contributi.
Dipendenti pubblici
Decorrenza del trattamento pensionistico Quota 102. Finestre mobili
La decorrenza del trattamento pensionistico, spiega la circolare n. 38 dell’8 marzo 2022, è diversificata a seconda del datore di lavoro, pubblico o privato, nonché della Gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.
Per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche Amministrazioni e i lavoratori autonomi, si è già detto che il trattamento pensionistico decorre trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti. Pertanto, le finestre sono 1° maggio (Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO) e 2 aprile 2022 (Gestione esclusiva dell’AGO).
Per i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il trattamento pensionistico decorre trascorsi 6 mesi dalla data di maturazione dei requisiti.
Pertanto, la decorrenza della pensione non può essere anteriore:
- al 2 luglio 2022, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO;
- ovvero al 1° agosto 2022, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO.
Per il personale del comparto Scuola e AFAM, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge n. 449/1997 (le rispettive finestre: dal 1° settembre e dal 1° novembre dell’anno di maturazione dei prescritti requisiti).
Requisiti per la quota
Il diritto alla pensione anticipata si acquisisce al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2022, di un’età anagrafica di almeno 64 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni.
Ai fini della maturazione del diritto a pensione, i periodi oggetto di riscatto sono considerati nella loro collocazione temporale, esplicando effetti giuridici come se fossero stati tempestivamente acquisiti alla posizione assicurativa dell’interessato.
Dunque, l’anzianità contributiva di 38 anni si può raggiungere anche a seguito di una domanda di riscatto, se presentata dopo il 31 dicembre 2022, maturando retroattivamente i requisiti contributivi richiesti per Quota 102.
Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo di almeno 38 anni, è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità, ove richiesto dalla Gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.
Il diritto alla pensione anticipata maturato entro il 31 dicembre 2022 può essere fatto valere anche successivamente a tale data, ai fini del conseguimento della pensione, fermo restando il decorso del tempo previsto per l’apertura della c.d. finestra di cui all’articolo 14, commi 5, e 6 e 7, del decreto-legge n. 4/2019.
Le nuove norme coordinano la previgente disciplina della pensione “quota 100”, applicabile alla pensione anticipata introdotta dalla disposizione in oggetto, ai nuovi requisiti pensionistici da maturare entro l’anno 2022, con particolare riferimento:
- alla facoltà di cumulare, tutti e per intero, i periodi assicurativi versati o accreditati presso due o più forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall’INPS;
- al divieto di cumulo con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli da lavoro autonomo occasionale nel limite dei 5.000 euro lordi annui, i cui criteri applicativi sono stati forniti con circolare n. 117 del 9 agosto 2019.
Sitografia
www.inps.it

