La circolare del Ministero dello Sviluppo economico n. 696 del 17 marzo 2022 fornisce le istruzioni operative relative alle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2022, che ha disposto il ripristino dell’erogazione in più quote annuali del contributo “Nuova Sabatini”, ad eccezione delle domande connesse a finanziamenti di importi non superiori a 200 mila euro, per le quali il medesimo contributo può essere erogato in un’unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili.
Per le richieste di erogazione della prima quota o della quota unica di contributo concesso a fronte della realizzazione di investimenti 4.0, nel caso in cui gli stessi riguardino l’acquisto o l’acquisizione in leasing di beni materiali previsti nella prima sezione dell’allegato 6/A, le imprese non saranno più tenute alla trasmissione di apposito allegato relativo alla dichiarazione di interconnessione e integrazione dei beni agevolati, ma potranno attestare le medesime caratteristiche dei beni direttamente nella richiesta unica di erogazione (modulo RU).
L’articolo 1, comma 47, della Legge di bilancio 2022 dispone che, al fine di assicurare continuità alla misura “Nuova Sabatini”, l’autorizzazione di spesa è integrata di 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e 60 milioni di euro per l’anno 2027.
Nuova Sabatini in quote annuali
In linea generale, pertanto, il contributo di cui alla “Nuova Sabatini” è erogato dal Ministero dello Sviluppo Economico alle imprese beneficiarie in quote annuali, secondo il piano temporale riportato nel provvedimento di concessione, che si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell’investimento, in funzione anche delle risorse di bilancio annualmente disponibili in base alle autorizzazioni di spesa disposte sulla misura.
Rimane, altresì, confermata l’erogazione del contributo in un’unica soluzione solo per le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dalla data del 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, nonché per le domande presentate a decorrere:
a) dal 1° maggio 2019 al 16 luglio 2020, nel caso in cui l’importo del finanziamento deliberato in favore della PMI non sia superiore a 100.000,00 euro;
b) dal 17 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, nel caso in cui l’importo del finanziamento deliberato in favore della PMI non sia superiore a 200.000,00 euro;
c) dal 1° gennaio 2022, nel caso in cui l’importo del finanziamento deliberato in favore della PMI non sia superiore a 200.000,00 euro.
Sitografia
www.mise.gov.it

