E’ una lunga circolare (n. 7 del 17 marzo 2022) a dare indicazioni su modalità e termini per la rettifica della rendita catastale “proposta” dal contribuente – valida fino alla determinazione definitiva – e le relative annotazioni negli atti del catasto.
I chiarimenti riguardano i dodici mesi per la determinazione della rendita catastale definitiva e l’ambito applicativo della norma sull’efficacia della notifica degli atti attributivi o modificativi della stessa.
Un punto sul quale la circolare si sofferma è la gestione del procedimento di verifica della rendita proposta dal contribuente, il cui ruolo partecipativo riguardo all’assegnazione della rendita catastale ha permesso l’introduzione della procedura informatica Docfa (che verrà adeguata secondo le indicazioni contenute nella circolare 7/2022) che consente, ai proprietari dei fabbricati, di formulare una proposta di rendita per le unità immobiliari oggetto di dichiarazione in catasto.
Il procedimento partecipativo di determinazione della rendita catastale si innesta con la presentazione, da parte dell’utente interessato, delle dichiarazioni per l’accertamento delle unità immobiliari di nuova costruzione e per le variazioni dello stato dei beni, secondo le disposizioni del Dm n. 701/1994 e conformemente alle procedure informatiche Docfa, che consentono il contestuale aggiornamento della banca dati catastale con il classamento e la relativa rendita.
Rettifica della rendita proposta
Il termine di dodici mesi per la determinazione, da parte dell’ufficio, della rendita catastale definitiva ha natura ordinatoria. Lo si desume dalla norma primaria e da quella regolamentare, che non prevede una specifica sanzione.
Il periodo limite di un anno non comporta per l’Amministrazione finanziaria la decadenza del potere di verifica, in piena coerenza con la stessa norma che prevede che ove l’Amministrazione non provveda a definire la rendita del bene oggetto di classamento, sono le dichiarazioni presentate dai contribuenti a valere come “rendita proposta” fin quando l’Ufficio non proceda alla determinazione della rendita definitiva.
Efficacia della rendita definitiva
E’ meno critico il passaggio sulla decorrenza dell’efficacia delle rendite catastali attribuite o modificate. La circolare 7/2022 scioglie il dubbio posto dal dettato del paragrafo 1, articolo 74, comma 1 della legge n. 342/2000 secondo cui, dal 1° gennaio 2000, gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci a decorrere dalla loro notificazione ai soggetti intestatari.
Il quesito tocca in particolare l’utilizzabilità, a fini impositivi, dei valori assegnati o modificati nei periodi anteriori la notifica.
In aiuto la giurisprudenza di legittimità, cui l’Agenzia si appoggia per precisare che la locuzione «solo a decorrere dalla loro notificazione» indica inequivocabilmente l’impossibilità giuridica di utilizzare una rendita se non notificata ma non esclude affatto la utilizzabilità della rendita notificata a fini impositivi anche per annualità d’imposta per così dire “sospese” perché suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso.
L’articolo 74 della legge n. 342/2000, “si interpreta dunque nel senso che dalla notifica decorre il termine per l’impugnazione dell’atto attributivo o modificativo, ma ciò non esclude l’applicabilità della rendita anche al periodo precedente, stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell’atto attributivo della rendita”.
In estrema sintesi, è necessario distinguere l’efficacia della rendita catastale attribuita o modificata, che corrisponde alla notifica dell’atto attributivo della rendita, dalla sua utilizzabilità, che invece coincide con il momento a partire dal quale va applicata la nuova rendita ai fini della determinazione dei tributi per le annualità d’imposta non definite (sospese).
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it
www.fiscooggi.it
www.catasto.it

