Solo dal 2022 le persone fisiche non saranno più soggette al tributo per le attività espletate sotto forma di imprese individuali o nell’esercizio individuale di arti e professioni. L’Agenzia delle entrate continuerà l’attività di riscossione relativamente al pregresso con riferimento alle persone fisiche che hanno svolto la propria attività avvalendosi di autonoma organizzazione.
Con la risposta n. 5-07710 del 16 marzo 2022, a un’interrogazione parlamentare che lamentava una disparità di trattamento verso chi ha pagato la tassa in passato, il ministero dell’Economia e delle Finanze ribadisce l’irretroattività delle disposizioni in materia di abolizione dell’IRAP alle persone fisiche esercenti attività professionali.
Per questi soggetti, spiega il MEF in Parlamento, alla luce della riforma introdotta dalla legge di Bilancio 2022, l’esclusione dal tributo si estende ora a tutte le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni, a prescindere dalla sussistenza o meno dell’autonoma organizzazione.
Ne consegue, dunque, che le persone fisiche non saranno più soggette al tributo per le attività espletate sotto forma di imprese individuali o nell’esercizio individuale di arti e professioni.
Abolizione solo dal 2022
Tuttavia, la novità si applica solo dal 2022, poiché – si spiega nella risposta – all’articolo 1, comma 8, della legge di Bilancio per il 2022 (che introduce un’esclusione soggettiva dall’obbligo di versamento dell’IRAP) non può essere riconosciuta efficacia retroattiva per i periodi d’imposta anteriori a quello in corso al 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della norma.
La menzionata riforma non determina, secondo il Mef, una disparità di trattamento rispetto alla situazione pregressa poiché: rientra nella piena discrezionalità del legislatore modificare le disposizioni sulla base dei mutati obiettivi che si pone.
Fino al 2021, pertanto, non possono che operare le previgenti disposizioni che sancivano la non debenza del tributo per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni, in assenza di autonoma organizzazione la cui verifica, in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce, come già evidenziato, questione di mero fatto e deve, quindi, essere effettuata con una valutazione del caso concreto.
Alla luce dell’attuale quadro normativo e interpretativo non esiste alcuna possibilità di sospensione, da parte dell’Agenzia delle entrate, dell’attività di riscossione relativamente con riferimento alle persone fisiche che hanno svolto la propria attività avvalendosi di autonoma organizzazione.
Sitografia
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