Il congedo obbligatorio e facoltativo di paternità dal 2022 è un beneficio stabile di 10 giorni con indennità al 100%. Con il comunicato stampa del 18.3.2022 l’Inps ne traccia in sintesi le caratteristiche.
Niente più rinnovo annuale
Dal 2022, a seguito delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2022, l’indennità per il congedo di paternità dei lavoratori dipendenti diventa una misura strutturale e non necessiterà più di un rinnovo annuale.
I padri lavoratori dipendenti:
- possono fruire stabilmente di 10 giorni di astensione dal lavoro, anche non continuativi;
- nei primi 5 mesi di vita del figlio;
- l’indennità giornaliera è del 100% della retribuzione.
- è concesso anche ai padri lavoratori dipendenti adottivi, affidatari o collocatari entro e non oltre il 5° mese dalla nascita, dall’ingresso in famiglia o in Italia, nel caso di adozione nazionale o internazionale, oppure dall’affidamento;
Obbligatorio e facoltativo
Il diritto al congedo obbligatorio del padre si aggiunge al diritto della madre e spetta indipendentemente dal congedo di maternità.
Sempre entro il 5° dalla nascita o l’ingresso del bambino in famiglia, il papà può richiedere anche un giorno di congedo facoltativo:
- con il riconoscimento di un’indennità pari al 100% della retribuzione;
- in questo caso la domanda è alternativa al periodo di astensione obbligatoria spettante alla madre.
Congedo lavoratori dipendenti del settore privato
I lavoratori dipendenti del settore privato per i quali il pagamento della relativa indennità è erogato direttamente dall’Istituto, possono presentare domanda di congedo all’Inps sul sito istituzionale, tramite:
- Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- gli enti di patronato.
Nel caso in cui le indennità siano, invece, anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori dipendenti del settore privato possono comunicare direttamente al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all’Inps.
Sitografia

