Il consolidato fiscale non può continuare
La società controllante, ora controllata da una compagine di nuova costituzione esterna al gruppo, non può includere quest’ultima nella fiscal unit, all’interno della quale gioca il ruolo di consolidante. In sostanza, non può continuare ad agire come società consolidante verso la nuova controllante. Per l’Agenzia, le disposizioni di riferimento non lo consentono (risposta n. 125/E/2022).
La disciplina del consolidato nazionale (articoli 117 e seguenti del Tuir), con specifico riferimento ai requisiti di accesso al regime, prevede il necessario esercizio dell’opzione congiuntamente tra una società (o ente) controllante e almeno una società controllata.
Inoltre, la società (o l’ente) controllante deve disporre, fin dall’inizio del periodo di esercizio dell’opzione, del controllo ex art. 2359, c. 1, n. 1), c.c., con i requisiti descritti nell’articolo 120 del Tuir.
Tanto detto, la società non può esercitare l’opzione in qualità di consolidante con la sua controllante.
Tale limitazione discende dalla circostanza che la controllante intermedia (cioè l’istante) difetta dei requisiti di controllo previsti dal codice civile e dall’articolo 120 del Tuir, nei confronti della propria controllante.
Diversamente, nel perimetro di consolidamento coesisterebbero la natura di consolidante e quella di società controllata in capo alla stessa società istante; specularmente, la nuova srl rivestirebbe il ruolo di società controllante, nonché di consolidata dalla società controllata.
Tali incongruenze si porrebbero in chiaro contrasto con la finalità della norma: garantire che la consolidante – nel perimetro di consolidamento – sia comunque il soggetto passivo di più alto livello nella catena del controllo.
Il consolidato fiscale può continuare
Se, nell’ambito di un consolidato, avvengono operazioni straordinarie che riguardino società già incluse in detto perimetro per il quale è stata già esercitata l’opzione originaria, non sussiste il caso della “modifica della compagine sociale” che provoca l’interruzione della tassazione consolidata, né vi è la necessità della preventiva presentazione di un’istanza di interpello probatorio (risposta n. 140/E/2022).
Vengono descritte due operazioni di scissione parziale e proporzionale riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 11, c. 4, dm 1° marzo 2018 poiché, avvenendo le scissioni a favore di società neocostituite totalmente controllate (direttamente ed indirettamente) dalla spa consolidante e controllante totalitaria delle due società scisse, non si verifica alcuna modifica della compagine sociale.
La consolidante, che prima delle operazioni di scissione descritte deteneva il controllo totalitario (diretto o indiretto) delle sottostanti società consolidate – tutte aderenti al regime della tassazione di gruppo (ex art. 117 Tuir) con la consolidante – anche dopo le operazioni straordinarie continua a detenere il controllo (diretto o indiretto) di tutte le società sottostanti nella misura del 100%.
D’altra parte, specifica l’Agenzia, sempre per effetto delle suddette operazioni di scissione, nessun imponibile viene sottratto o inserito nell’area di consolidamento fiscale in quanto le operazioni stesse riguardano società già incluse in detto perimetro per il quale è stata già esercitata l’opzione originaria.
L’Agenzia ritiene che il consolidato fiscale in questione possa continuare senza la necessità della preventiva presentazione di un’istanza di interpello probatorio.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it
www.fiscooggi.it

