Sanzioni operative per i tirocini extracurriculari fraudolenti: arrivano dall’Ispettorato le prime indicazioni sulle nuove disposizioni in materia di tirocini dettate dalla L. n. 234/2021 (legge di Bilancio 2022).
Alcune di esse sono da considerarsi immediatamente operative, proprio su tali norme l’Inl fornisce alcuni chiarimenti:
- Indennità di partecipazione;
- Ricorso fraudolento al tirocinio;
- Comunicazioni al Centro per l’impiego e obblighi di sicurezza.
Nella nota n. 530 del 21.3.2022 si spiega che nelle more dell’entrata in vigore delle nuove linee guida, restano in vigore le attuali regolamentazioni regionali.
Si ricorda che il tirocinio è inteso come percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all’orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Qualora sia funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto, il tirocinio si definisce curriculare.
Presto nuove linee guida sui tirocini
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio 2022, il Governo e le Regioni dovranno concludere, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, un nuovo accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curriculari.
Disposizioni già vigenti
Indennità di partecipazione
Permane il riconoscimento di una congrua indennità quale principio informatore delle linee guida da adottarsi in Conferenza, così come era già previsto dall’art. 1, comma 34, della L. n. 92/2012 abrogato.
La sanzione per la mancata corresponsione dell’indennità già prevista dalle vigenti leggi comporta a carico del trasgressore l’irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell’illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro, conformemente alle previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Ricorso fraudolento ai tirocini
Stante che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente, se il tirocinio è svolto in modo fraudolento il soggetto ospitante è punito con la pena dell’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale (precetti da ritenersi immediatamente operativi).
Trattandosi di sanzione penale, punita con pena pecuniaria, la stessa è soggetta alla prescrizione obbligatoria ex art. 20 L. n. 758/1994, volta a far cessare il rapporto in essere in violazione dei principi che ne disciplinano la regolare gestione.
Il provvedimento di prescrizione va correlato alla possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.
Comunicazioni al Centro per l’impiego e obblighi di sicurezza
Si ribadisce l’obbligo:
- di comunicazione dei tirocini unicamente per i tirocini extracurriculari;
- per il soggetto ospitante, a propria cura e spese, del rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nei confronti dei tirocinanti.
Sitografia
www.ispettorato.gov.it

