Nell’ambito del riordino della disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, l’Inps – Messaggio n. 1282 del 21.3.2022 – fornisce precisazioni in ordine agli importi massimi dei trattamenti relativi all’anno 2022.
Il messaggio segue la circolare n. 18/2022, cui si rinvia per tutti i profili di tipo normativo.
Unico massimale anche per periodi a cavallo
La legge di Bilancio 2022 ha stabilito, per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, il superamento dei previsti due massimali per fasce retributive attraverso l’introduzione di un unico massimale annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT, che prescinde dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori.
In ordine alla portata della disposizione sono stati sviluppati ulteriori e più specifici approfondimenti con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in esito ai quali si è pervenuti alla determinazione che: per i trattamenti CIGO, CIGS e per l’assegno FIS, con periodi iniziati nel corso del 2021 e proseguiti nel 2022, per il periodo di pagamento decorrente dal 1° gennaio 2022, si applica il massimale unico, introdotto dalla riforma, con il valore reso noto dalla circolare n. 26 del 2022.
La medesima modalità di calcolo è applicata anche all’assegno di integrazione salariale garantito dai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs n. 148 del 2015, ad eccezione dei Fondi che garantiscono, per proprio regolamento, importi più favorevoli.
FIS. Criteri di computo dei limiti temporali
Sempre la legge di Bilancio 2022, prevede che, per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, l’assegno di integrazione salariale è riconosciuto dal FIS per le seguenti durate massime:
- 13 settimane in un biennio mobile, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti;
- 26 settimane in un biennio mobile, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti.
Considerato che al FIS si applicano le disposizioni in materia di CIGO, ove compatibili, il criterio di computo dei suddetti limiti temporali seguono le indicazioni contenute nella circolare n. 58 del 20 aprile 2009.
Pertanto, i limiti massimi possono essere calcolati:
- avuto riguardo non a un’intera settimana di calendario, ma alle singole giornate di sospensione del lavoro;
- considerando come usufruita una settimana solo allorché la contrazione del lavoro abbia interessato 6 o 5 giorni, a seconda dell’orario contrattuale previsto in azienda.
In sede di reingegnerizzazione delle procedure relative ai trattamenti di integrazione salariale, i nuovi applicativi saranno implementati per garantire un costante monitoraggio delle giornate effettivamente fruite, che verranno rese visibili ad aziende e intermediari nel cruscotto aziendale.
Resta confermata la durata massima complessiva dei trattamenti ex articolo 4, comma 1, D.lgs n. 148/2015.
Si ricorda che i limiti di fruizione dei trattamenti in argomento sono commisurati sulle singole Unità produttive, le quali, a tale fine, devono essere correttamente censite.
Informazione e consultazione sindacale ai fini dei trattamenti
Nei casi di sospensione o riduzione dell’attività produttiva, l’impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU), ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile e il numero dei lavoratori interessati.
Con l’occasione si precisa che ai fini della comunicazione, opera il criterio della prossimità territoriale: laddove le sospensioni/riduzioni riguardino Unità produttive ubicate in più Regioni, dovranno essere prodotte distinte comunicazioni.
Ok ai licenziamenti in unità diverse da quelle che fruiscono dei trattamenti
In ordine alla possibilità per i datori di lavoro di dare corso a licenziamenti individuali o individuali plurimi per giustificato motivo oggettivo in Unità produttive non interessate da trattamenti di integrazione salariale, ferma restando la legittimità dei provvedimenti adottati, l’Inps conferma detta facoltà.
Sitografia
www.inps.it

