Con l’aggiornamento ISTAT 2022 della classificazione delle attività economiche Ateco 2007, le sottocategorie di Ateco 69.20.1 – Attività degli studi commerciali, tributari e revisione contabile – subiscono modifiche; in particolare, il contenuto del codice Ateco 69.20.11, già riservato ai “servizi forniti da dottori commercialisti”, è ora dedicato ai “servizi forniti da commercialisti”. Perché?
Ebbene, vi sono stati inclusi tutti gli iscritti nella sezione “A” dell’Albo unico, quindi anche i ragionieri commercialisti, cui era precedentemente destinato il codice Ateco 69.20.12, il cui contenuto è stato a sua volta modificato, accogliendo i “servizi forniti da esperti contabili” iscritti nella sezione “B” dell’Albo unico.
La nuova classificazione delle attività economiche è stata predisposta per la produzione e la divulgazione di dati statistici a partire dal 1° gennaio 2022. Però, in quanto utilizzata anche dalle pubbliche amministrazioni per finalità amministrative, per consentirne l’implementazione operativa sarà adottata a partire dal 1° aprile 2022.
Nell’informativa in materia firmata dai tre Commissari straordinari del Consiglio nazionale della categoria, i commercialisti spiegano che i soggetti che a seguito dell’introduzione di un nuovo codice attività, della suddivisione di un codice preesistente e della modifica della descrizione del codice risultino interessati da un nuovo codice Ateco relativo all’attività esercitata dovranno, a partire dal mese di aprile 2022, presentare all’Agenzia delle entrate, ex articolo 35 del d.P.R. n. 633 del 1972, una dichiarazione di variazione dati IVA, per modificare il proprio codice Ateco 2007 nell’Archivio anagrafico.
In sede di compilazione dei modelli dichiarativi (REDDITI, IVA, ISA, ecc.) da presentare dal 1° aprile 2022 (dopo la variazione dati presentata alle Entrate), dovranno poi indicare il nuovo codice attività.
Ateco 2007 aggiornato: modalità operative di comunicazione
I soggetti interessati dalla nuova codifica – in particolare i ragionieri commercialisti iscritti nella sezione “A” dell’Albo unico, le associazioni professionali, le società semplici e le società tra professionisti partecipate da ragionieri commercialisti con codice Ateco 69.20.12 – potranno quindi comunicare all’Agenzia delle entrate, a decorrere dal 1° aprile, la variazione del proprio codice attività da 69.20.12 a 69.20.11, tramite:
- il modello AA9/12 (dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini Iva – Imprese individuali e lavoratori autonomi) o
- il modello AA7/10 (domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini Iva – Soggetti diversi dalle persone fisiche), tenendo presente che i contribuenti tenuti all’iscrizione nel Registro delle imprese o nel Registro delle notizie economiche e amministrative (Rea) devono avvalersi della Comunicazione Unica da trasmettere in via telematica al Registro delle imprese, anche nel caso in cui la dichiarazione anagrafica ai fini Iva sia l’unico adempimento da svolgere.
Sitografia
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