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  Lavoro  Dipendenti: esonero dello 0,8% sui contributi previdenziali
Lavoro

Dipendenti: esonero dello 0,8% sui contributi previdenziali

redazioneredazione—Marzo 23, 2022
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È una notizia sul sito Inps che annuncia l’attesa circolare esplicativa sulla misura introdotta dalla legge di Bilancio 2022 che prevede un esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali dei dipendenti per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico del lavoratore.

È una misura temporanea che si applica ai rapporti di lavoro dipendente, con esclusione del lavoro domestico, limitatamente al periodo di paga 1° gennaio – 31 dicembre 2022.

L’esonero, sintetizza la nota, è riconosciuto a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato del rateo di tredicesima.

Tenuto conto dell’eccezionalità di tale misura, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Dunque, con la circolare n. 43 del 22.3.2022, l’Istituto fornisce le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo e illustra le modalità di esposizione dei dati nel flusso UNIEMENS.

Esonero contributivo per i lavoratori dipendenti

Ecco un breve schema sull’esonero contributivo in argomento:

  • è rivolto a tutti i rapporti di lavoro dipendente subordinato, sia instaurati che instaurandi, inclusi i rapporti di apprendistato;
  • vale per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022;
  • ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, consiste in una riduzione dello 0,8% dell’aliquota di calcolo dei contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori, a condizione che la retribuzione imponibile, anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;
  • si applica per tutto il 2022, quindi per gli arretrati si possono utilizzare i flussi Uniemens di competenza di marzo, aprile e maggio 2022;
  • non rientra nella nozione di aiuto di Stato in quanto trattasi di un’agevolazione usufruita da persone fisiche non riconducibili alla definizione comunitaria di impresa e, pertanto, insuscettibile di incidere sulla concorrenza;
  • possono accedere al beneficio tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore;
  • avendo specifica natura di esonero sulla quota IVS a carico dei lavoratori, è cumulabile, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, e nei limiti della contribuzione dovuta, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente;
  • non assume la natura di incentivo all’assunzione e, conseguentemente, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
  • il diritto alla fruizione dell’agevolazione, sostanziandosi in una riduzione contributiva per il lavoratore, che non comporta benefici in capo al datore di lavoro, non è subordinato al possesso del DURC da parte del datore di lavoro.

Esempi e chiarimenti

Nella circolare si riporta un esempio di calcolo: nelle ipotesi in cui nel mese di riferimento non si ecceda una retribuzione imponibile ai fini previdenziali di 2.692 euro e la quota di contribuzione a carico del lavoratore sia pari al 9,19 per cento, questa, in forza dell’esonero in trattazione, potrà essere ridotta di 0,8 punti percentuali, ossia potrà essere determinata per un ammontare pari a 8,39 punti percentuali.

Ciò posto, ne deriva che l’esonero trova concretamente applicazione sulla retribuzione lorda dei lavoratori dipendenti.

La soglia di reddito (imponibile previdenziale) individuata come massimale, pari a 2.692 euro al mese, comporta che, laddove sia superato tale limite, non spetterà alcuna riduzione della quota a carico del lavoratore. Pertanto, se il lavoratore in un singolo mese percepisce una retribuzione di importo superiore a 2.692 euro lordi, per quel mese non avrà diritto al beneficio.

Al riguardo, si precisa che la norma in trattazione prevede espressamente che l’importo mensile di 2.692 euro debba essere maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Sarà, quindi, riconosciuta la riduzione della quota a carico del lavoratore nella misura pari a 0,8 punti percentuali, nel mese di competenza di dicembre 2022, sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, laddove inferiore o uguale al limite di 2.692 euro, sia sull’importo della tredicesima mensilità corrisposta nel medesimo mese, laddove inferiore o uguale a 2.692 euro.

Se, invece, i ratei di mensilità aggiuntiva vengano erogati nei singoli mesi, fermo restando che la retribuzione lorda (imponibile ai fini previdenziali, al netto dei ratei di mensilità aggiuntiva corrisposti nel mese) sia inferiore o uguale al limite di 2.692 euro, sarà possibile accedere alla riduzione in trattazione anche sui ratei di tredicesima, qualora l’importo dei suddetti ratei non superi nel mese di erogazione l’importo di 224 euro (pari all’importo di 2.692 euro/12).

Nelle ipotesi in cui un rapporto di lavoro, per il quale si stia fruendo della riduzione della quota a carico del lavoratore nella misura pari a 0,8 punti percentuali, cessi prima di dicembre 2022, la riduzione contributiva in argomento potrà essere applicata, al fine di non determinare difformità di trattamento rispetto ai rapporti di lavoro dipendenti che proseguono oltre il corrente anno, anche sulle quote di tredicesima corrisposte nel mese di cessazione, a condizione che l’importo di tali ratei sia inferiore o uguale a 2.692 euro.

Nelle ipotesi in cui i contratti collettivi nazionali di lavoro prevedano l’erogazione di mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima mensilità (ossia la quattordicesima mensilità), nel mese di erogazione di tale mensilità aggiuntiva la riduzione contributiva non potrà trovare applicazione, in quanto la disposizione in trattazione fa riferimento alla sola mensilità aggiuntiva della tredicesima per la maggiorazione della soglia mensile di reddito dei 2.692 euro.

Sitografia

www.inps.it

Esonero contributivolavoratori dipendenti
Ateco 2007: codice 69.20.11 anche a ragionieri commercialisti
Inps – Circolare n. 43 del 22.3.2022
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