Pronto il codice tributo per fruire dell’agevolazione. Il decreto in Gazzetta
In vigore dal 22 marzo le misure per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, tra le quali le riduzioni dei prezzi di benzina e gasolio per autotrazione per tutti, la detassazione dei “buoni benzina” erogati dalle aziende private ai dipendenti e il sostegno alle imprese con crediti d’imposta per l’acquisto di energia e gas naturale e per i carburanti destinati all’attività agricola e alla pesca.
Sono in linea di massima gli interventi introdotti dal Dl n. 21 del 21 marzo 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale con la serie generale n. 67, che tocca diversi aspetti in considerazione degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici.
Le imprese a forte consumo di energia elettrica (cd. imprese energivore) hanno intanto ottenuto il credito d’imposta previsto dal decreto “Sostegni-ter“, pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.
La risoluzione n. 13/E ha istituito il codice tributo che le aziende in possesso dei requisiti per accedere all’agevolazione, indicati nel decreto Mise del 21 dicembre 2017, utilizzeranno per accedervi.
Da dove origina il credito alle imprese energivore?
L’articolo 15 del Sostegni-ter (Dl. n. 4/2022) ha introdotto un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese caratterizzate da un alto impatto dei costi energetici rispetto all’attività svolta, per garantire loro una parziale compensazione degli extra costi sostenuti a causa dell’eccezionale innalzamento del prezzo dell’energia.
E’ fruibile esclusivamente in compensazione, non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap ed è cumulabile con altre agevolazioni con oggetto i medesimi costi, purché tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
Ambito applicativo d’accesso all’agevolazione è: media dei costi per KWh della componente energia elettrica relativi all’ultimo trimestre 2021, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, superiore del 30% rispetto alla media di quelli relativi all’ultimo trimestre del 2019.
Il codice tributo è “6960”, da inserire nel modello F24 nella “sezione erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” o, se l’esercente deve procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Per utilizzare il credito in compensazione, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Le imprese di interesse strategico garantite in Cdm
Fino al 31 dicembre 2022, ha deliberato l’ultimo Consiglio dei ministri nel decreto appena pubblicato in Gazzetta, le garanzie emesse da SACE S.p.A. in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, che assistono finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma ad imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale individuati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, coprono il 90% dell’importo del finanziamento concesso.
Analoga garanzia è concessa per il finanziamento di operazioni di acquisto e riattivazione di impianti dismessi situati il territorio nazionale per la produzione di ghisa destinata all’industria siderurgica.
Fino a 150 milioni di euro sono, infine, destinati a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell’acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto.
Sitografia
www.gazzettaufficiale.it
www.lavoro.gov.it
www.fiscooggi.it
www.agenziaentrate.it
www.governo.it

