Il decreto legge n. 21 del 21 marzo 2022 – c.d. “decreto energia” (più familiarmente, “taglia prezzi“) – dispone misure in favore di imprese e famiglie in relazione ai prezzi dell’energia e del gas (articoli 3-7).
L’articolo 6, in particolare, innalza a 12.000 euro la soglia ISEE per accedere al “Bonus sociale elettricità e gas” per il periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2022.
Questo permetterà di ricevere uno sconto concreto sulle bollette energetiche.
Tra le previsioni di cui qui parleremo più dettagliatamente, quelle in materia di lavoro; sono state decise per fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica. Si riferiscono ai datori di lavoro che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale.
Il taglia prezzi nel dettaglio delle previsioni in materia lavoro
A questo riguardo, il decreto appena licenziato ed ufficializzato riconosce:
a. un trattamento ordinario di integrazione salariale (art. 11) per un massimo di 26 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022, in deroga e nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l’anno 2022, in favore dei datori di lavoro che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell’utilizzo delle relative prestazioni.
Inoltre, è riconosciuto un ulteriore trattamento di integrazione salariale per un massimo di 8 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022, in deroga e nel limite di spesa di 77,5 milioni di euro per l’anno 2022, ai datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti di cui ai codici Ateco indicati nell’Allegato I al decreto che non possono più ricorrere all’assegno di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell’utilizzo delle relative prestazioni.
Infine, i datori di lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell’Allegato A al decreto che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 maggio 2022, sospendono o riducono l’attività lavorativa ai sensi del D.Lgs. n. 148/2015, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale (art. 11, che integra l’art. 44 del D.Lgs. n. 148 del 2015);
b. agevolazioni contributive per il personale delle aziende in crisi (art. 12).
E’ previsto l’esonero totale per l’acquisizione di personale già dipendente di tali imprese. L’esonero contributivo in vigore per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di lavoratori subordinati provenienti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale è esteso anche:
- ai lavoratori licenziati per riduzione di personale nei 6 mesi precedenti;
- ai lavoratori impiegati in rami d’azienda oggetto di trasferimento.
Sitografia
www.lavoro.gov.it

