E’ legge il Sostegni ter (dl 4/2022), appena convertito in Parlamento. Vi confluisce il decreto c.d. “antifrodi” (dl 13/2022), i cui atti, provvedimenti. rapporti giuridici ed effetti restano comunque salvi.
Le novità fiscali nella legge
La novità di maggior rilievo in ambito fiscale è la rimessione in termini per i decaduti dalla “rottamazione-ter” e dal “saldo e stralcio” (art. 10-quinquies).
Si tratta, nel dettaglio, di una ulteriore opportunità per chi, pur aderendo ad alcuni istituti definitori, non abbia rispettato le scadenze dei relativi pagamenti. In definitiva, una “rottamazione” dei ruoli, compresi quelli riguardanti le risorse proprie dell’Unione europea (dazi doganali e Iva riscossa all’importazione), nonché del “saldo e stralcio” degli omessi versamenti di imposte derivanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di liquidazione automatizzata.
I termini per rimediare, ripetutamente rinviati, sono ora previsti dal collegato fiscale alla legge di bilancio 2022 (articolo 1, Dl 146/2021). Il Sostegni ter prevede che il pagamento delle somme ancora dovute si considera tempestivo e non determina l’inefficacia delle definizioni se avviene integralmente: entro il 30 aprile 2022, per le rate in scadenza nel 2020; entro il 31 luglio 2022, per le rate in scadenza nel 2021; entro il 30 novembre 2022, per le rate in scadenza nel 2022.
È tollerata una tardività massima di cinque giorni.
Molte altre sono le misure di natura tributaria, una delle quali riguarda i bonus edilizi: è prorogato al 29 aprile il termine per l’invio delle comunicazioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito in relazione alle spese sostenute nel 2021 e alle rate residue del 2020; di conseguenza, slitta la data a partire dalla quale saranno messe a disposizione le dichiarazioni precompilate: l’appuntamento è al 23 maggio (art.10-quater).
Una misura agevolativa (art. 5-bis) del decreto convertito, sospende gli ammortamenti anche per l’esercizio in corso al 31 dicembre 2022, estendendo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 e a quello in corso al 31 dicembre 2022 la facoltà, concessa dal “decreto Agosto”, per il solo esercizio in corso alla data di entrata in vigore di quel provvedimento (cioè, il 2020 per i contribuenti “solari”), di non effettuare una percentuale, fino al 100%, dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione come risultante dall’ultimo bilancio approvato; la disposizione riguarda tutti i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali.
Chi si avvale della sospensione temporanea dell’ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali deve destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata.
L’articolo 28, non nuovo come i precedenti finora sintetizzati ma modificato, in materia di cessione dei crediti edilizi e di quelli riconosciuti da provvedimenti emergenziali anti Covid, integra la norma di partenza con quella introdotta dall’articolo 1 del “decreto antifrodi”, ora abrogato, derivandone che dopo l’esercizio dell’opzione sono possibili ancora due cessioni, ma solo a banche, intermediari finanziari abilitati, società appartenenti a un gruppo bancario “vigilato” e imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia.
A partire dalle comunicazioni inviate dal 1° maggio 2022, non sono possibili cessioni parziali successive alla prima opzione (a tal fine, a ciascun credito sarà attribuito un codice identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni).
Sono nulli i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni appena citate.
Trasfuse nel “Sostegni ter” anche le misure dell’abrogato Dl 13/2022 recanti, rispettivamente, l’estensione dell’utilizzo del modello F24 ai versamenti relativi all’imposta sulle transazioni finanziarie e l’introduzione, per il bonus spettante alle imprese operanti nel settore turistico, alberghiero e ricettivo a fronte di interventi edilizi e di digitalizzazione d’impresa, nonché per quello a favore delle agenzie di viaggi e dei tour operator con riferimento ai costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo digitale, degli stessi limiti alla cessione del credito d’imposta previsti per i bonus edilizi e quelli anti Covid.
Professionisti asseveratori più sanzionati
Segnaliamo che il comma 2 dell’articolo successivo (28-bis) introduce specifiche sanzioni ai tecnici asseveratori, prevedendo che i tecnici abilitati che nelle asseverazioni esporranno informazioni false o ometteranno informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso o attesteranno falsamente la congruità delle spese, verranno puniti: con la reclusione da 2 a 5 anni; con la multa da 50.000 a 100.000 euro.
Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata
Viene inoltre disposto che il massimale delle polizze assicurative che i tecnici che asseverano o attestano i lavori sono tenuti a sottoscrivere, per ogni intervento, sia pari all’importo dei lavori stessi.
Sitografia
www.fiscooggi.it
www.parlamento.it

