Il passaggio del dipendente dal regime di Indennità premio di servizio (Ips) al Trattamento di fine rapporto (Tfr), per cessione di un ramo d’azienda effettuata da un ente locale (un Comune), comporta – ai fini della corretta tassazione Irpef – che il Tfr sia formato da una quota pari all’importo maturato fino al nuovo rapporto, secondo la disciplina delle indennità equipollenti, rivalutato, e da una quota costituita dagli ordinari accantonamenti annuali al Tfr effettuati dal momento del passaggio (risposta n. 154/E/2022).
Il dipendente ha maturato, per il periodo in cui ha lavorato per l’ente locale, somme a titolo di indennità equipollente (denominata “Indennità premio di servizio” negli enti locali) al Trattamento di fine rapporto.
In assenza di accordi sulla liquidazione delle somme, con la nascita del nuovo rapporto l’Inps ha trasferito l’indennità senza operare alcuna ritenuta ai fini Irpef.
L’azienda chiede come tassare le somme maturate ai fini della Ips, considerato l’avvenuto pensionamento a fine aprile 2021.
Ritiene di dover erogare (quindi, tassare) dette indennità a titolo di Tfr, ma osserva che tale strada risulterebbe svantaggiosa per il lavoratore perché prevede un regime fiscale meno favorevole rispetto a quello previsto per le Indennità premio di servizio. Chiede anche istruzioni per la compilazione della Certificazione unica relativa al 2021.
L’accordo stipulato tra le parti (ente locale/azienda) è generico: prevede soltanto che l’ente locale applicherà le disposizioni previste per l’Ips fino al termine del rapporto con il dipendente, mentre l’azienda applicherà quelle del Tfr dalla data di assunzione del lavoratore. Nulla è detto rispetto alla liquidazione delle indennità premio direttamente all’interessato.
Il passaggio non interrompe i diritti
Dalla documentazione prodotta risulta che il trasferimento del lavoratore è avvenuto senza soluzione di continuità e senza la perdita dei diritti relativi al computo della Ips.
L’Inps-Gestione dipendenti pubblici, da parte sua, in assenza di un accordo che disponesse diversamente circa la liquidazione delle somme in questione, ritenendo concluso il rapporto previdenziale con l’ex dipendente comunale, ha trasferito all’istante l’importo lordo dell’Ips maturato dall’interesso nel periodo di servizio presso l’ente locale.
L’Agenzia conclude che l’azienda deve pagare un’unica prestazione a titolo di Trattamento di fine rapporto, comprensiva sia della quota maturata presso il datore di lavoro pubblico, rivalutata, sia la quota maturata alle dipendenze del datore di lavoro privato.
Ai fini della determinazione della base imponibile Irpef, l’Ips deve essere computata sottraendo prima dall’importo lordo una percentuale di esenzione pari al 40,98%, corrispondente al rapporto fra l’aliquota di contribuzione a carico del lavoratore e l’aliquota di contribuzione complessiva (2,5/6,1 = 40,98) computata sulla retribuzione utile.
Dal risultato ottenuto va decurtata una somma pari a 309,87 euro per ogni anno di servizio, con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale.
Invece, la quota maturata presso l’azienda privata sarà composta dal relativo ammontare, ridotto delle rivalutazioni annualmente assoggettate a imposta sostitutiva.
La Cu relativa al periodo d’imposta 2021, infine, accoglierà sia i dati relativi all’Ips che quelli relativi al Tfr.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it
www.fiscooggi.it

