Le disposizioni del Sostegni ter convertito in legge toccano anche l’ambito imprenditoriale.
Bilancio d’esercizio e ammortamenti
Ad esempio, sul bilancio d’esercizio l’articolo 3, comma 3-bis consente ai soggetti che scelgono di revocare, anche parzialmente, la rivalutazione fiscale operata su marchi d’impresa e avviamento, di eliminare gli effetti dal bilancio. Nelle note al bilancio occorrerà dare adeguata informativa circa gli effetti prodotti dall’esercizio della revoca.
L’articolo 5-bis, invece, corregge ancora la disciplina della sospensione degli ammortamenti di cui al D.L. 104/2020, estendendo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 e a quello in corso al 31 dicembre 2022 la facoltà di sospendere temporaneamente il costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, per tutti i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali (si veda l’articolo “Fisco. Convertito in legge il Sostegni ter“).
Contributi a fondo perduto. Imprese del commercio e altri settori in difficoltà nel Sostegni ter
Con l’articolo 2 il Sostegni ter prevede contributi a fondo perduto a favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate dai codici ATECO 2007 47.19, 47.30, 47.43, 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99.
I requisiti d’accesso sono: aver registrato nel 2019 ricavi non superiori a 2 milioni di euro; aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019 (rilevano i ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR relativi ai periodi d’imposta 2019 e 2021).
Il Cfp sarà determinato applicando alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019 una delle seguenti percentuali: 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 400.000 euro; 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 400.000 euro e fino a un milione di euro; 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a un milione di euro e fino a 2 milioni di euro.
I contributi saranno concessi nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal c.d. “Temporay Framework” (Sezione 3.1) ovvero, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, dal regime “de mininis” di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013.
Le imprese interessate dovranno presentare, esclusivamente in via telematica, un’istanza al Ministero dello sviluppo economico, entro i termini e secondo le modalità che saranno definiti con provvedimento dello stesso Ministero.
Se la dotazione finanziaria (200 milioni di euro) non è sufficiente a soddisfare la richiesta di agevolazione riferita a tutte le istanze ammissibili, successivamente al termine ultimo di presentazione delle stesse, il Ministero provvederà a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi.
I contributi agli altri settori in difficoltà
L’articolo 3, comma 2 destina 40 milioni di euro alle imprese che svolgono, come attività prevalente, una di quelle identificate dai codici ATECO 2007 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2, che, nell’anno 2021 hanno subìto una riduzione dei ricavi non inferiore al 40% rispetto ai ricavi del 2019.
Per le imprese costituite nel 2020, in luogo dei ricavi, la riduzione deve far riferimento all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021.
Turismo. Dote incrementata per il Fondo unico nazionale
L’articolo 4, comma 1 incrementa (105 milioni di euro per il 2022) la dote del Fondo unico nazionale per il turismo: 60,7 milioni di euro destinati al beneficio dell’esonero contributivo per i contratti di lavoro dipendente a tempo determinato aventi le caratteristiche stabilite dal comma 2 dell’articolo 4; 5 milioni di euro destinati alle imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate all’esercizio di trasporto turistico di persone mediante autobus coperti; 39,3 milioni di euro destinati a misure di sostegno per la continuità aziendale e la tutela dei lavoratori delle agenzie di viaggi e dei tour operator che abbiano subìto una diminuzione media del fatturato nel 2021 di almeno il 30% rispetto alla media del fatturato dell’anno 2019. Le risorse destinate alle agenzie di viaggi e ai tour operator, sono erogate anche agli operatori economici costituiti o autorizzati successivamente al 1° gennaio 2020, ferme restando le modalità di verifica e controllo.
Il comma 2-bis stanzia 2 milioni di euro a favore delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici, titolari di partita IVA.
Contributi allo sport
All’articolo 9, comma 2, del dl n. 4/2022 è previsto un Cfp, nel limite di spesa di 20 milioni di euro, in favore delle società sportive professionistiche e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro nazionale delle associazioni e società dilettantistiche a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l’effettuazione di test di diagnosi dell’infezione da COVID-19 nonché di ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari emanati dagli Organismi sportivi e validati dalle autorità governative competenti per l’intero periodo dello stato di emergenza nazionale.
Il comma 3 dispone che le risorse del “Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano”, la cui dotazione è di 20 milioni di euro per l’anno 2022, possano essere parzialmente destinate all’erogazione di Cfp per le associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dalle restrizioni, con specifico riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi.
Una quota delle risorse pari al 30% della dotazione complessiva del fondo è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l’attività natatoria.
Un decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport individuerà le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.
Altri aiuti nel Sostegni ter
Si prevedono, poi:
a. il rifinanziamento del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse per 20 milioni di euro (anno 2022).
Le risorse aggiuntive sono destinate alle attività che alla data del 27 gennaio 2022 (di entrata in vigore del decreto Sostegni ter) risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi del D.L. n. 221/2021;
b. il rifinanziamento del Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica per 20 milioni di euro (anno 2022).
Le risorse sono destinate ai parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici e saranno ripartite fra le regioni e le province autonome;
c. il rifinanziamento del Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo per 50 milioni di euro per la parte corrente e per 25 milioni di euro per gli interventi in conto capitale.
Le modalità di ripartizione e l’assegnazione delle risorse saranno definite con uno o più decreti ministeriali;
d. il rifinanziamento del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali per 30 milioni di euro (anno 2022).
Ora i crediti d’imposta.
Rimanenze di magazzino
L’articolo 3, comma 3, modifica la disciplina del credito d’imposta per le rimanenze finali di magazzino, ampliando la platea dei soggetti beneficiari del credito d’imposta rimanenze di magazzino ed ammettendo, limitatamente all’esercizio in corso al 31 dicembre 2021, anche le imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività identificate dai codici ATECO 2007 47.51, 47.71, 47.72.
Con l’articolo 4-bis viene esteso l’ambito oggettivo di applicazione del credito di imposta e del contributo a fondo perduto per le imprese turistiche: si ricomprendono tra gli interventi edilizi agevolabili le installazioni di unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.
Immobili ad uso non abitativo
L’articolo 5 riconosce il credito d’imposta locazioni alle imprese del settore turistico nonché a quelle dei settori di cui al codice ATECO 93.11.20 “Gestione di piscine”, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.
Ai fini del “bonus locazioni“, le imprese devono avere subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.
Il beneficio è riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Temporay Framework.
Per la fruizione, i soggetti interessati dovranno presentare apposita autodichiarazione all’Agenzia delle Entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 “Aiuti di importo limitato” e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” del Quadro temporaneo.
Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni saranno fissati da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Per essere titolati al bonus occorre disporre di autorizzazione della Commissione europea.
Sponsorizzazioni sportive
L’articolo 9, comma 1 estende il credito d’imposta sulle sponsorizzazioni sportive agli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.
Investimenti 4.0
Il bonus investimenti 4.0 gode di un paio di novità: l’articolo 10 del dl 4/2022 prevede che il credito di imposta per gli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati nel periodo 2023-2025 spetta nella misura del 5% del costo e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro (non più 20 milioni, limite che resta valido per gli altri tipi di spese) per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto interministeriale (Economia e Sviluppo); con l’articolo 10-ter, invece, è previsto che nel settore agricolo, per gli investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 effettuati nel periodo 2023-2025 la perizia tecnica possa essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato.
Sitografia
www.gazzettaufficiale.it
www.governo.it
www.fiscooggi.it

