L’Inps comunica il differimento delle date per l’invio della domanda ai fini dell’esonero istituito dal Sostegni bis – ex articolo 70 del Dl n. 73/2021 “Esonero contributivo a favore delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo” – di lavoratori autonomi agricoli o degli eredi dei predetti lavoratori.
Lo fa con il messaggio n. 1373 del 25.3.2022, in cui spiega che, per difficoltà di ordine tecnico le domande dovranno essere inviate dalle ore 9.00 del 4 aprile 2022 fino alle ore 23.59 del 4 maggio 2022.
Si ricorda che con il messaggio n. 1216 del 16 marzo 2022 sono state fornite le indicazioni per la presentazione delle domande.
Eredi di imprenditori agricoli o di titolari nucleo familiare
I termini sopraindicati sono validi anche per l’invio delle domande di esonero presentate dagli eredi in caso di decesso del titolare della posizione contributiva, imprenditore agricolo professionale o titolare del nucleo familiare.
Sul punto si spiega che la domanda degli eredi deve essere inviata:
- a mezzo posta certificata alla Direzione provinciale/Filiale metropolitana;
- con il modulo “SC98”, denominato “Domanda di esonero degli eredi del titolare della posizione contributiva nella Gestione speciale dei lavoratori autonomi in agricoltura, ai sensi dell’art. 70 del D.L. n. 73/2021”, dal percorso “Prestazioni e servizi” > “Moduli”.
Nel modulo di domanda “SC98” dovrà essere indicato l’importo dell’esonero richiesto o, in alternativa, dovrà essere selezionata l’opzione per richiedere l’esonero nella misura massima consentita.
In quest’ultimo caso (esonero richiesto nella misura massima consentita):
- se l’esonero è richiesto con riferimento a una sola sezione del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, sezione 3.1 o sezione 3.12), non è necessario inserire alcun importo nei campi successivi, poiché l’importo massimo concedibile sarà attribuito interamente alla sezione prescelta nel modulo;
- se l’esonero è richiesto con riferimento ad entrambe le sezioni (3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo), è necessario specificare l’importo richiesto con riferimento ad almeno una delle sezioni per consentire all’Istituto la ripartizione dell’importo autorizzato tra le predette sezioni.
Lavoratori autonomi agricoli
Per i lavoratori autonomi il modulo di domanda telematico esporrà l’importo precalcolato sulla base dei dati presenti in archivio per il mese di febbraio dell’anno 2021, senza tenere conto degli importi provvisoriamente riconosciuti ai sensi dell’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, considerato che la fruizione dell’esonero è subordinata all’esito positivo delle successive verifiche previste dalla normativa di riferimento (cfr. il messaggio n. 3974/2021).
L’importo fruibile non potrà essere superiore alla contribuzione dovuta (al netto di altri esoneri previsti per la stessa emissione) per il periodo di riferimento dell’esonero o in presenza di altri esoneri previsti per la stessa emissione.
Sitografia
www.inps.it

