Lo sconto concesso ai dipendenti, in modo che il prezzo finale praticato risulti superiore a quello applicato alla clientela in occasione di campagne promozionali e al costo sostenuto dalla società per l’acquisto dei prodotti ceduti, non è imponibile se il lavoratore corrisponde il valore normale del bene al netto degli sconti d’uso.
La risposta n. 158/E/2022 cita l’articolo 51, comma 1 Tuir, che dispone che “il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.
Perciò, tanto gli emolumenti in denaro quanto i valori corrispondenti ai beni, ai servizi ed alle opere offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti costituiscono, in generale, redditi imponibili e, in quanto tali, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
Se il datore di lavoro commercializza e vende ai propri dipendenti beni o servizi ad un prezzo scontato, l’eventuale rilevanza reddituale deve essere considerata in base alle regole ordinarie che governano la categoria reddituale in esame, ovvero in ragione del principio di onnicomprensività enunciato dall’articolo 51, comma 1 Tuir sopra citato.
Il reddito da assoggettare a tassazione, ricorda poi l’Amministrazione, è pari al valore normale solo se il bene è ceduto o il servizio è prestato gratuitamente.
Se, invece, per la cessione del bene (anche in caso di bene prodotto dall’azienda e ceduto al dipendente) o per la prestazione del servizio il dipendente corrisponde delle somme, con il sistema del versamento o della trattenuta, è necessario determinare il valore da assoggettare a tassazione sottraendo tali somme dal valore normale del bene o del servizio.
Dipendenti non tassabili se non per la parte corrispondente alla differenza tra il valore normale e le somme pagate
Pertanto, se per la cessione del bene il dipendente corrisponde delle somme, il valore da assoggettare a tassazione è pari alla differenza tra il valore normale del bene ricevuto e le somme pagate.
Poiché, nel caso di specie, il lavoratore corrisponde il valore normale del bene al netto degli sconti d’uso, l’Agenzia delle Entrate ritiene non imponibile l’importo corrispondente a tale sconto.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it
www.fiscooggi.it

