Ospitata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2022, suppl. ord. n. 13, la Legge n. 25 del 28 marzo 2022 converte, con modificazioni, il Sostegni ter, Dl 4 del 27 gennaio 2022.
Sono in vigore, dunque, le misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.
Il Dl 25 febbraio 2022, n. 13 (Anti-frodi), è abrogato, ma restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo Decreto.
Tra le misure del Sostegni ter ci sono:
- la possibilità di revoca anche civilistica della rivalutazione per i soggetti che decidono di revocare gli effetti fiscali della rivalutazione operata ai sensi dell’art. 110 del DL 104/2020 (dunque si potrà eliminare dal bilancio d’esercizio gli effetti anche contabili della rivalutazione effettuata);
- la proroga al 29 aprile del termine per l’invio delle comunicazioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito in relazione alle spese sostenute nel 2021 e alle rate residue del 2020.
Più tempo per rottamazione ter e Saldo e stralcio
Il versamento delle rate da corrispondere negli anni 2020, 2021 e 2022 ai fini delle definizioni agevolate è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell’articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018:
- entro il 30 aprile 2022, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2020;
- entro il 31 luglio 2022, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2021;
- entro il 30 novembre 2022, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2022.
Ok dall’Europa agli aiuti del Sostegni ter per le attività di commercio al dettaglio
Il Sostegni ter ha istituito un contributo a fondo perduto per le attività di commercio al dettaglio con i Codici ATECO 2007: 47.19, 47.30, 47.43, tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99.
Ed è arrivato, con un comunicato stampa del 25 marzo 2022, il sì della Commissione europea: la misura è necessaria, adeguata e proporzionata.
La Commissione approva un regime italiano da 200 milioni di euro a sostegno del settore del commercio al dettaglio nel contesto della pandemia di Coronavirus.
Il regime è stato approvato nell’ambito del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato:
- l’aiuto assumerà la forma di sovvenzioni dirette;
- la misura sarà aperta alle imprese che svolgono commercio al dettaglio come attività principale e che hanno subito un calo del fatturato di almeno il 30% nel 2021 rispetto al 2019 e i cui ricavi non hanno superato i 2 milioni di euro nel 2019;
- l’importo dell’aiuto per beneficiario sarà calcolato sulla base della differenza tra i ricavi medi mensili nel 2021 e quelli registrati nel 2019.
La Commissione ha constatato che il regime italiano è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. In particolare, l’aiuto non supererà i 2,3 milioni di euro per beneficiario e sarà concesso entro il 30 giugno 2022.
Dunque, le imprese interessate devono solo attendere un provvedimento del MiSE che indichi modalità e termini per chiedere l’aiuto.
In ballo c’è la percentuale data dalla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta:
- 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 400mila euro;
- 50% per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 400mila e fino a 1 milione di euro;
- 40% per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 2 milioni di euro.
Sitografia
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