L’Inps torna sugli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (D.lgs 14 settembre 2015, n. 148), con indicazioni operative su due categorie ammesse alle tutele dalla legge di Bilancio 2022, ossia i lavoratori a domicilio e i lavoratori assunti con contratto di apprendistato di qualunque tipologia.
Con il messaggio n. 1403 del 29.3.2022, in relazione ai conseguenti adempimenti contributivi concernenti le tipologie contrattuali in oggetto, l’Istituto precisa che i codici evento da indicare nella compilazione della denuncia UniEmens sono quelli attualmente in uso per la generalità dei lavoratori.
I codici evento aggiornati sono rilevabili nell’Allegato Tecnico UniEmens.
Ammortizzatori in costanza di rapporto di lavoro, l’ampliamento
Si ricorda che la legge di Bilancio 2022 richiamata – la legge n. 234/2021 – ha ampliato la platea dei soggetti ai quali si rivolgono i trattamenti di integrazione salariale, che vengono estesi a categorie di lavoratori finora escluse da tali tutele, stabilendo che per i periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale – ordinaria, straordinaria e assegno di integrazione salariale garantito dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015 e dal Fondo di integrazione salariale di cui all’articolo 29 del medesimo decreto – anche:
- i lavoratori a domicilio;
- i lavoratori assunti con contratto di apprendistato qualunque sia la tipologia (compresi, dunque, anche gli assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché quelli assunti con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca).
L’Inps ha trattato le novità nella pregressa circolare n. 18 del 1° febbraio 2022.
Sitografia
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