Prorogato per l’anno 2022 l’esonero per le sole società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria destinatarie negli anni 2019, 2020 e 2021 di provvedimenti di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale (ex articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109), limitatamente ai lavoratori ammessi all’integrazione salariale:
- dal pagamento delle quote di accantonamento del TFR maturate sulla retribuzione persa;
- dal versamento del ticket di licenziamento (contributo ex articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92).
Le istruzioni operative per l’inoltro e l’accoglimento delle domande di esonero sono rese note dall’Inps, con il messaggio 1400 del 29 marzo 2022. Nel documento anche un excursus della disciplina e le istruzioni contabili.
L’iter normativo della misura ha visto l’articolo 4 del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, prorogare per l’anno 2022 le disposizioni di cui all’articolo 43-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, già in essere per gli anni 2020 e 2021.
Il messaggio in oggetto implementa quanto indicato con il messaggio n. 3920/2020 circa le modalità operative per l’inoltro della domanda.
Istruzioni operative per l’inoltro e l’accoglimento delle domande di esonero
I curatori fallimentari o i commissari straordinari (o gli intermediari da essi incaricati) devono inoltrare all’INPS una domanda di ammissione all’esonero, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line appositamente predisposto dall’Istituto sul sito, nella sezione denominata “Portale Agevolazioni”.
Le misure di esonero in argomento troveranno applicazione sulla matricola istituita ai fini dell’assolvimento degli obblighi informativi afferenti alla procedura concorsuale.
Ove sussistano i presupposti che legittimano l’esonero, il CA “0Q” dovrà essere assegnato:
• con decorrenza dal mese di fruizione dell’esonero e con validità sino alla durata dello stesso, qualora l’esonero venga richiesto relativamente sia alle quote di TFR di competenza del Fondo di Tesoreria sia al c.d. ticket di licenziamento;
• dal mese di interruzione del primo rapporto di lavoro fino al mese successivo all’ultima interruzione alla quale si applichi l’esonero, se l’esonero è relativo soltanto al c.d. ticket di licenziamento.
Si evidenzia che al ricorrere dell’ipotesi di liquidazione della quota di TFR maturato durante il periodo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 44 del decreto-legge n. 109/2018 e sospensione per la fruizione del trattamento ordinario con causale “emergenza COVID-19”, ai fini della fruizione degli esoneri previsti dall’articolo 43-bis del decreto-legge n. 109/2018, i curatori fallimentari o i commissari straordinari devono inoltrare all’INPS una nuova domanda di ammissione all’esonero.
La nuova domanda potrà essere inoltrata solo dopo che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali abbia emesso specifico provvedimento di autorizzazione di estensione delle misure di esonero e di ripartizione degli oneri degli esoneri (quote TFR e c.d. ticket di licenziamento) per i singoli anni interessati.
Qualora in sede ministeriale siano emessi più provvedimenti di autorizzazione all’esonero riferibili a più unità produttive riconducibili a un’unica matricola, è necessario che l’azienda richiedente presenti più domande tramite il Portale Agevolazioni.
Entrambi gli esoneri devono sempre riferirsi esclusivamente a lavoratori beneficiari dell’integrazione salariale citata.
È necessario verificare che, per i periodi oggetto di esonero dal versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria, la procedura concorsuale non abbia provveduto a esporre nel flusso Uniemens anche i codici di versamento CF01, CF02 e CF11 afferenti ai lavoratori per i quali è stata inoltrata domanda di esonero.
Qualora risulti che detti codici siano stati indebitamente utilizzati, la Struttura territoriale competente avrà cura di contattare la procedura concorsuale per i conseguenti adempimenti di rettifica, presupposto indispensabile per l’accoglimento della domanda di esonero.
In ogni caso, al fine di evitare l’indebito pagamento da parte del Fondo di Tesoreria di quote di TFR oggetto di esonero ai sensi dell’articolo 43-bis, la Struttura territoriale provvederà a segnalare la circostanza (ossia la presenza dei codici di versamento CF01, CF02 e CF11) tramite la casella istituzionale Info.FondoTesoreria@inps.it (specificando il periodo di concessione dell’esonero dal versamento al Fondo).
Al ricorrere della suddetta circostanza, infatti, la richiesta di pagamento diretto al Fondo di Tesoreria non può essere accolta in quanto il pagamento delle quote di TFR oggetto di esonero deve avvenire secondo le modalità indicate al paragrafo 3.2 del messaggio n. 3920/2020 e gli oneri non sono a carico del Fondo di Tesoreria.
TFR maturato durante il periodo di fruizione della CIGS e sospensione per la fruizione del trattamento ordinario con causale “emergenza COVID-19”
Durante l’emergenza COVID-19, le aziende che avevano in corso un trattamento di integrazione salariale straordinaria alla data del 23 febbraio 2020 hanno potuto chiedere il trattamento ordinario con causale “emergenza COVID-19”, sospendendo la fruizione del trattamento straordinario in atto.
Ciò ha determinato uno slittamento dei periodi di fruizione della CIGS concessa ai sensi dell’articolo 44 del decreto-legge n. 109/2018.
Le previsioni di spesa relative all’anno 2020 contenute nei decreti di autorizzazione della misura, pertanto, potrebbero non corrispondere più al periodo di fruizione del trattamento, slittato nel 2021.
In tale ipotesi gli organi della procedura e i rappresentanti dei lavoratori dovranno chiedere al Ministero del Lavoro di adottare un provvedimento integrativo che autorizzi una nuova ripartizione degli oneri per TFR.
Una volta ottenuto detto provvedimento, potranno inoltrare all’Istituto istanza di liquidazione delle quote di TFR secondo le modalità indicate al paragrafo 3.1 del messaggio n. 3920/2020.
Chiarimenti in merito all’istruttoria delle domande di liquidazione delle quote di TFR
A integrazione di quanto indicato al paragrafo 3.2 del messaggio n. 3920/2020 si precisa che, prima di procedere all’istruttoria delle domande, gli operatori di Sede dovranno verificare che l’azienda abbia ottenuto l’attribuzione del CA “0Q”; in caso contrario dovranno invitare il responsabile della procedura concorsuale a presentare domanda di esonero.
Si raccomanda, inoltre, di verificare che i lavoratori per i quali viene disposto il pagamento del TFR siano stati indicati nel decreto di autorizzazione della CIGS concessa ai sensi dell’articolo 44 del decreto-legge n. 109/2018 e che l’importo complessivamente posto in pagamento non superi quello preventivato, comprese eventuali precedenti liquidazioni.
Sitografia
www.inps.it

