Il fondo di investimento estero non equiparabile a un organismo di investimento collettivo del risparmio italiano (Oicr), non rientra tra i soggetti che possono beneficiare di agevolazioni.
Per i proventi ad esso corrisposti da un fondo immobiliare italiano non trova, pertanto, applicazione alcun regime di esenzione.
L’esenzione è applicabile agli organismi di diritto estero che, indipendentemente dalla loro forma giuridica, presentino le stesse finalità di investimento dei fondi pensione e degli Oicr italiani.
Per valutare l’equivalenza, a fini fiscali, del fondo a un Oicr di diritto italiano è necessario verificare, in capo al fondo, la sussistenza dei requisiti che caratterizzano un fondo di investimento collettivo del risparmio di diritto italiano.
La definizione di Oicr contenuta nel Tuf, in linea con il quadro normativo europeo, pone in evidenza, quali caratteristiche imprescindibili:
- la funzione economica del fondo, ossia la gestione collettiva del risparmio raccolto tra una pluralità di investitori;
- l’autonomia delle scelte della società di gestione del risparmio rispetto all’influenza dei partecipanti.
Se non assicurata l’una o l’altra condizione, come nel caso prospettato nella risposta n. 162/E/2022, non trova, come detto, applicazione il regime di esenzione dedicato.
Sitografia
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