Il rimborso delle spese sostenute dai dipendenti, nominati membri di commissioni concorsuali, per l’effettuazione obbligatoria del tampone antigenico, non è imponibile (perché i costi sono stati sopportati nell’interesse esclusivo del datore di lavoro), ma non è neppure detraibile per i percettori.
La precisazione (risposta n. 160/E/2022) ad un Ateneo che dovrà, ora, acquisire la documentazione attestante il sostenimento delle spese per i tamponi da parte dei dipendenti. I quali, conseguentemente, non potranno fruire della detrazione prevista per le spese sanitarie.
Chi riceverà il rimborso e presenta la dichiarazione dei redditi precompilata, in particolare, dovrà modificare il campo relativo alle spese mediche riducendolo del relativo importo.
Sitografia
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