Il Ministero dello Sviluppo economico rende operativo il Fondo dedicato al rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio (in via prevalente), con il quale vengono messi a disposizione 200 milioni di euro per l’anno 2022.
Con la pubblicazione del decreto direttoriale 24 marzo 2022, è fissata la partenza dell’agevolazione in commento, ex decreto Sostegni ter.
Dalle ore 12:00 del 3 maggio 2022 e sino alle ore 12:00 del 24 maggio 2022, esclusivamente tramite la procedura informatica, i commercianti potranno presentare domanda per richiedere contributi a fondo perduto a sostegno di quelle attività che sono state maggiormente colpite durante l’emergenza Covid. Il contributo sarà erogato sul conto corrente indicato in sede di istanza.
I beneficiari della misura del decreto sostegni ter, devono:
- aver conseguito ricavi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019;
- aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.
L’indirizzo per accedere alla procedura informatica sarà comunicato, con congruo anticipo prima dell’apertura dello sportello, nella pagina dedicata al Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio sul sito MiSE.
Presentazione delle domande per il sostegno al commercio
I criteri di accesso, le modalità e i termini di presentazione delle domande sono definiti dal decreto direttoriale 24 marzo 2022. In allegato allo stesso, sono altresì riportati il modello di istanza, gli oneri informativi dell’intervento e le informazioni sul trattamento dei dati personali.
I soggetti richiedenti, solamente laddove necessario in riferimento a quanto disposto all’articolo 3, comma 7, del decreto direttoriale 24 marzo 2022, sono tenuti a trasmettere, nell’ambito della presentazione dell’istanza di accesso alle agevolazioni, le autocertificazioni per la richiesta della documentazione antimafia (le istruzioni sono contenute negli allegati e nella “Tabella 1”).
Alcune precisazioni:
- le istanze presentate fuori dai termini, così come quelle presentate incomplete, ovvero con modalità difformi rispetto a quelle dettate, non saranno prese in considerazione dal Ministero;
- l’ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell’iter di trattamento delle stesse, ai fini dell’attribuzione delle agevolazioni le istanze presentate nel primo giorno utile saranno trattate alla stessa stregua di quelle presentate l’ultimo giorno;
- per le istanze per le quali le verifiche si concludano negativamente, il Ministero trasmette una apposita comunicazione di diniego.
Sitografia
www.mise.gov.it

