Imprese energivore
L’articolo 5, comma 1 del “decreto Ucraina bis” innalza dal 20 al 25% l’entità del credito d’imposta (articolo 4 del Dl 17/2022) destinata alle imprese energivore.
Si tratta delle imprese che hanno un consumo medio di energia elettrica, nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh all’anno e che rispettano uno dei seguenti requisiti:
- operano nei settori, minerari e manifatturieri, indicati nell’allegato 3 alla Comunicazione della Commissione sulla “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020”;
- operano nei settori dell’allegato 5 alla suddetta Comunicazione, cioè altri settori minerari e manifatturieri non inclusi nell’allegato 3, e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al Val (valor medio triennale del valore aggiunto lordo a prezzi di mercato al netto di eventuali imposte indirette e degli eventuali sussidi) non inferiore al 20%;
- non rientrano fra quelle di cui ai precedenti punti, ma sono negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali.
Questi soggetti, che hanno subìto un significativo incremento del costo dell’energia, beneficiano di un bonus nella misura ora innalzata al 25%, in relazione alle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022.
Accede al credito chi, nel primo trimestre 2022, ha subìto un incremento del costo dell’energia elettrica per KWh, al netto delle imposte e di eventuali sussidi, superiore al 30% rispetto al primo trimestre 2019, tenuto conto anche di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.
Il bonus spetta anche per l’energia prodotta e autoconsumata nel secondo trimestre, facendo riferimento, in questo caso, alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall’impresa per la produzione dell’energia elettrica; in tale circostanza, il credito d’imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica, pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale (Pun) dell’energia elettrica, ossia il prezzo di riferimento dell’energia in Italia acquistata alla borsa elettrica.
Imprese gasivore
L’articolo 5, comma 2 del “decreto Ucraina bis” innalza dal 15 al 20% la misura del credito di cui beneficiano le imprese a forte consumo di gas naturale, che operano in uno dei settori indicati nell’allegato 1 al decreto Mite 21 dicembre 2021 e hanno consumato, nel primo trimestre 2022, gas naturale per usi energetici in misura non inferiore al 25% del volume di gas indicato all’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto (1 milione di kWh/anno), al netto dei consumi di gas impiegato in usi termoelettrici.
Il bonus spetta se il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato infragiornaliero pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, è aumentato più del 30% rispetto allo stesso trimestre del 2019.
È pari, dopo la modifica apportata dal Dl 21/2022, al 20% della spesa per l’acquisto di gas naturale, consumato nel secondo trimestre di quest’anno, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici.
Le caratteristiche dei due crediti sono sovrapponibili:
- vanno utilizzati soltanto in compensazione tramite modello F24;
- non sono soggetti all’applicazione dei vigenti limiti annuali in materia di compensazioni, ossia di 250mila euro, per i crediti da esporre nel quadro RU del modello Redditi, e di 2 milioni di euro per i crediti d’imposta e contributi compensabili dai soggetti intestatari di conto fiscale;
- non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap e non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e della determinazione della quota delle altre spese deducibili;
- sono cumulabili con altre agevolazioni aventi a oggetto i medesimi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non determini il superamento del costo sostenuto.
L’articolo 9 del “decreto Ucraina bis” stabilisce che i crediti in questione vadano utilizzati entro il 31 dicembre 2022, ma introduce anche la facoltà di cessione solo per intero ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari, con applicazione delle regole già dettate per i bonus edilizi. Pertanto, i cessionari possono effettuare due ulteriori cessioni, purché a favore di soggetti “vigilati” (banche, intermediari finanziari iscritti all’albo, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo, imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia) e resta ferma l’applicazione della disciplina dei controlli preventivi e delle misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti.
I contratti conclusi in violazione di tali condizioni sono considerati nulli.
In caso di cessione, il credito d’imposta deve essere fruito dall’acquirente con le stesse modalità che avrebbe utilizzato il cedente e, comunque, entro la data limite del 31 dicembre 2022, mentre le imprese beneficiarie devono richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti di accesso al bonus.
Le modalità attuative saranno definite da un provvedimento dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del “decreto Ucraina bis”.
Sitografia
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