L’Inps interviene a parziale rettifica di quanto indicato sulle nuove disposizioni in materia di termini procedurali relativi ai trattamenti di integrazione salariale di tipo emergenziale (Articolo 11-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215).
Lo fa con il messaggio n. 1530 del 6.4.2022, che corregge il messaggio n. 4624 del 23 dicembre 2021 con cui sono state fornite le modalità operative per le autorizzazioni a conguaglio.
La rettifica dei termini
Il comma 1 del citato articolo 11-bis differisce al 31 dicembre 2021 i termini decadenziali:
- di invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza da COVID-19;
- di trasmissione dei dati necessari per il conguaglio, per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti tra il 31 gennaio 2021 e il 30 settembre 2021.
A parziale rettifica del messaggio n. 4624/2021 si precisa che l’Istituto, a livello centrale, individuerà le autorizzazioni il cui termine di decadenza ha una data compresa fra il 1° dicembre 2020 e il 31 agosto 2021 e, contestualmente, differirà in procedura al 31 dicembre 2021 il termine decadenziale relativo al conguaglio.
Tanto premesso, eventuali conguagli riferiti alle predette autorizzazioni, esposti nei flussi con competenza fino a dicembre 2021, saranno considerati nei termini e accettati dalla procedura di Gestione Contributiva.
Per i datori di lavoro che hanno già provveduto all’esposizione del conguaglio oltre la data di scadenza originaria, e per le quali la relativa nota di rettifica è stata definita e inviata al Recupero Crediti, rimane valido quanto già previsto dal messaggio n. 4624/2021, in merito alla possibilità di procedere all’invio di flussi regolarizzativi, al fine di generare il credito utile per la chiusura dell’inadempienza.
Tali flussi regolarizzativi potranno essere trasmessi entro il 30 aprile 2022.
Sitografia
www.inps.it

